Dichiarazione congiunta: responsabilità solidale del co-dichiarante
30 Gennaio 2017
Se i coniugi presentano "dichiarazione congiunta" ai sensi dell'art. 17 della L. 114/1977, la responsabilità solidale opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e che per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento, non solo impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante, ma comporta altresì (a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito) l'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti moglie co-dichiarante. Questo quanto sancito dai giudici di legittimità con la sentenza n. 2071/2017 depositata lo scorso 27 gennaio.
Nel caso di specie il contribuente lamentava la decisione presa dai giudici di merito, questi – secondo il ricorrente – pare avrebbero dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione (IRPEF), mentre invece la Commissione regionale aveva ritenuto che, trattandosi di dichiarazione congiunta ed essendo stata già notificata al marito la cartella di pagamento, legittimamente l'Agenzia si era rivolta alla moglie per la riscossione.
Dunque, ora la Corte di Cassazione, nell'esaminare la questione ha richiamato filoni giurisprudenziali che si sono espressi sullo stesso tema: "nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex art. 17 della L. n. 114/1977, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al merito dell'avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante" (cfr. Cass. civ., n. 1463/2016). La moglie co-dichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al marito (divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo), o eventualmente a contestare la pretesa tributaria che su di esso si sia fondata, mediante ricorso avverso la cartella a lei diretta. È chiaro, ribadiscono dalla Cassazione, che nel momento in cui i coniugi presentano dichiarazione congiunta, dovranno accettare i rischi inerenti alla disciplina dell'istituto, ovvero:
È sempre salva la possibilità per la moglie di contestare entro i termini e nel merito l'obbligazione del marito. |