Compravendita: condizione sospensiva la clausola di fissazione del termine per la stipula del definitivo
30 Gennaio 2017
Nel contratto di compravendita, la condizione secondo cui la "parte acquirente si obbliga a convocare le parti dinanzi al notaio per la stipula dell'atto definitivo" entro un determinato termine, costituisce condizione sospensiva (e non meramente potestativa) degli effetti dedotti in contratto e, pertanto, il relativo regime tributario è disciplinato dall'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986. |