Dogane: lente d'ingrandimento sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze

La Redazione
30 Marzo 2017

Una Nota delle Dogane diffusa lo scorso 24 marzo evidenzia alcuni aspetti scaturenti dalle nuove disposizioni contenute nel “Regolamento di attuazione dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente”. Tale disciplina prevede che l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente per importi superiori ai diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinata, dal giudice, alla prestazione di idonea garanzia.

Una Nota ad uso interno delle Dogane diffusa lo scorso 24 marzo evidenzia alcuni aspetti scaturenti dalle nuove disposizioni contenute nel “Regolamento di attuazione dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente, adottato dal D.M. 6 febbraio 2017 ed entrato in vigore lo scorso 28 marzo. Tale disciplina prevede che l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente per importi superiori ai diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinata, dal giudice, alla prestazione di idonea garanzia, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente.

L'applicazione di tali norme in ambito doganale, come sottolineato nella Nota delle Dogane, merita però alcune precisazioni. Per quanto concerne le sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all'importazione, “la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all'esito definitivo del giudizio, come previsto dall'art. 98, paragrafo 1, del Regolamento n. 952/2013/UE”.

Altro aspetto riguarda la durata della garanzia nei casi di sospensione giudiziale dell'atto impugnato ovvero della sentenza. Sul punto, come evidenziato nella Nota, “viene fatta salva la particolare disciplina prevista dalle norme unionali qualora l'oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all'importazione”. In tal caso la garanzia “è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo.

Per quanto concerne invece i modelli (ancora da emanarsi) in conformità dei quali deve essere redatta la garanzia, le Dogane precisano che gli stessi dovranno essere utilizzati anche ai fini della prestazione della garanzia in questione nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA riscossa all'importazione, “ad integrale sostituzione di quelli sinora in uso”.

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