La rottamazione dei ruoli: i dubbi più frequenti e le soluzioni operative
29 Marzo 2017
La definizione agevolata dei carichi pendenti, introdotta dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, si applica alle iscrizioni a ruoli affidate all'agente della riscossione dal 2000 ed entro il 31 dicembre 2016 e consente di ottenere l'annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora, a fronte del pagamento della sorte capitale di natura fiscale e contributiva.
Sono ammesse alla definizione agevolata anche le contravvenzioni al codice della strada, ma - in questi casi - la sanzione, che è rappresentata dalla stessa multa, dev'essere pagata, potendo beneficiare del solo sconto sugli interessi di mora.
Il termine per la presentazione della domanda di definizione (modello DA1, ovvero modello DA2 in caso di procedure di sovraindebitamento, entrambi presenti sul sito www.gruppoequitalia.it) è fissato al 21 aprile, dopo la proroga decisa in Consiglio dei Ministri il 24 marzo; quanto alle modalità, la domanda di adesione può essere presentata direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure può essere inviata via PEC agli indirizzi presenti sull'istanza: in aggiunta, Equitalia ha istituito una sezione dedicata, del proprio sito, denominata EquiPro, riservata ai professionisti delegati che trasmettano la domanda di definizione per conto dei propri clienti.
A fronte della presentazione della domanda, l'Agente della riscossione comunicherà le somme da versare entro il 15 giugno. L'esito comunicato da Equitalia potrà essere anche di rigetto della domanda (ad esempio in caso di ruoli non definibili perchè rientranti nei casi di esclusione espressa contemplati dalla norma, come accade nell'ipotesi di risorse comunitarie quali l'IVA all'importazione, ovvero nell'ipotesi di somme derivanti da sentenze penali di condanna); in questo caso, il diniego opposto dall'Agente potrà formare oggetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie (se relativo a posizioni di natura fiscale), ove il contribuente ritenga di poter essere ammesso alla definizione.
Quanto ai termini di pagamento, le somme potranno essere versate in modo dilazionato fino a un massimo di cinque rate: in questa ipotesi, le scadenze (che non saranno oggetto di slittamento anche in caso di proroga) verranno fissate nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e di aprile e settembre 2018, per un totale del 70% quest'anno e del restante 30% l'anno prossimo.
Un primo dubbio, sorto all'indomani dell'entrata in vigore della norma, è rappresentato dal momento in cui la domanda di adesione diviene irrevocabile, se fin dalla data di presentazione ovvero in un epoca successiva.
La risposta è desumibile dalla stessa norma, la quale, al quarto comma, prevede espressamente che, in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell'unica ovvero della prima rata, la definizione non produce effetti: pertanto, ai fini del perfezionamento della procedura, rectius dell'efficacia della stessa, rileva esclusivamente il corretto pagamento delle somme, nell'ammontare esatto e alle scadenza comunicate da Equitalia.
Al medesimo risultato si perviene esaminando l'ottavo comma della norma, il quale, ai fini della perdita del precedente beneficio della dilazione (aspetto sul quale si tornerà più avanti), fa - ugualmente - riferimento al pagamento della prima o dell'unica rata.
Di tanto si trova conferma nelle risposte fornite all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, quando è stato precisato che, a seguito del mancato pagamento della prima o unica rata, verranno meno gli effetti della procedura (quesito n. 2 della seconda parte); la stessa Equitalia, peraltro, ha precisato che la rinuncia alla domanda di definizione può essere formalizzata anche con apposita dichiarazione (in forma libera), da presentarsi entro il medesimo termine per l'adesione alla procedura.
L'eventualità in cui il contribuente, che intenda aderire alla definizione agevolata, abbia in corso una precedente rateazione sono molto frequenti, atteso il largo utilizzo dell'opportunità di pagare ratealmente le pendenze con Equitalia, in base alla procedura ordinaria prevista dall'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In queste ipotesi, prima di presentare la domanda coloro che avessero in corso una dilazione dovranno mettersi in regola con le vecchie rate, pagando tutte quelle scadenti nel 2016: a riguardo, nonostante la norma faccia esplicito riferimento alle sole rate scadenti tra ottobre e dicembre dello scorso anno (ottavo comma), in base al criterio ordinario di imputazione dei pagamenti occorrerà sanare le rate pregresse a cominciare da quella più remota e, pertanto, l'intera posizione debitoria scaduta nel 2016.
Come chiarito dalla stessa Equitalia nelle risposte ai quesiti dell'ODCEC di Roma, il pagamento della rate 2016 potrà avvenire anche nel 2017 maggiorandolo dei relativi interessi, purchè prima della presentazione della domanda di definizione agevolata (prima parte, quesito n. 1).
Un discorso a parte merita l'ipotesi della decadenza da una precedente rateazione. In base alle regole ordinarie (contenute nell'art. 19), com'è noto essa interviene a seguito del mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; ebbene, nell'eventualità in cui la decadenza sia precedente al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore della norma, il contribuente potrà aderire senza limiti alla definizione agevolate e, pertanto, non avrà l'obbligo di mettersi in regola con i precedenti pagamenti scadenti nel 2016, come confermato dalla stessa Equitalia (quesito n. 1).
Viceversa, ove la decadenza sia intervenuta successivamente al 24 ottobre 2016, il contribuente rientrerà nell'ipotesi precedente e dovrà, pertanto, regolarizzare le precedenti rate, dal momento che, in questo caso, risultava ancora in piedi il precedente piano di rateazione alla data di entrata in vigore della norma.
Altro profilo di criticità previsto dalla norma è rappresentato dalla portata applicativa dell'impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai ruoli oggetto di definizione, che dev'essere assunto all'atto di presentazione della domanda, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
A questo proposito, ci si è chiesti da quando questo impegno produce effetto nei contenziosi in essere e, dunque, se la sottoscrizione dell'istanza rappresenti, di per sè stessa, una rinuncia al ricorso.
La risposta è negativa: infatti, la presentazione della domanda di adesione e, con essa, la "barratura" della casella contenente l'impegno non determina la rinuncia al ricorso, che deve necessariamente seguire le regole processuali ordinarie, contenute nell'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Pertanto, dopo avere presentato al domanda, il contribuente - ovvero il suo difensore - avrà l'onere di depositare nel fascicolo processuale una rinuncia ad hoc, eventualmente controfirmata dalla controparte processuale (che potrebbe essere proprio Equitalia) ai fini della compensazione delle spese.
Quanto ai tempi, sarà opportuno evitare di presentare la rinuncia prima del pagamento integrale delle somme, che, in caso di opzione per il versamento in cinque rate, avverrà a settembre 2018; infatti, poichè il perfezionamento dell'adesione si verifica solo all'atto del pagamento dell'ultima rata, sarà solo allora che si avrà certezza del beneficio.
Diversamente, in contribuente si vedrebbe precluso l'annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora e, ove avesse rinunciato al giudizio, non potrebbe nemmeno ottenere l'annullamento del ruolo oggetto di impugnazione.
La procedura di adesione alla definizione agevolata prevede, espressamente, la possibilità di integrare la domanda già presentata; come previsto dal secondo comma dell'art. 6, infatti, il debitore può integrare la precedente domanda, presentandone una nuova, con l'indicazione di ulteriori carichi rottamabili, entro il termine di presentazione fissato dalla legge.
Ci si è chiesti, a riguardo, quale sia l'iter che seguirà l'Agente della riscossione nella trattazione delle istanze e, precisamente, se la risposta contenente gli importi da versare seguirà un criterio soggettivo, ossia per contribuente, ovvero oggettivo, ossia per ciascuna istanza presentata: la differenza non è di poco conto, atteso che, nel primo caso, Equitalia comunicherebbe un unico piano di rateazione, mentre nel secondo un distinto piano per ciascuna istanza. Tenuto conto del fatto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata comporterà la perdita del beneficio, nella seconda ipotesi il rischio sarebbe ridotto, atteso che il contribuente potrebbe perdere solo uno dei piani di rateazione concessigli, ma non gli altri.
Ebbene, una lettura della norma che dia peso al procedimento "amministrativo" avviato all'atto di presentazione di ciascuna istanza, da parte del medesimo contribuente, non potrebbe che dar luogo ad una istruttoria autonoma e, pertanto, ad una risposta altrettanto autonoma da parte di Equitalia; ipotesi, questa, che troverebbe conferma anche nel contenuto del Modello di adesione (DA1 con riferimento alle procedure ordinaria, ovvero modello DA2 nelle ipotesi di procedure di sovraindebitamento ex Legge 3/2012), il quale, infatti, non prevede l'indicazione dell'eventuale natura integrativa della domanda, nè richiede l'indicazione degli estremi di presentazione della domanda precedente, il che confermerebbe l'autonomia di ciascun procedimento. Il pagamento mediante compensazione
Altro dubbio sorto all'indomani dell'entrata in vigore della norma è rappresentato dalla possibilità di effettuare il pagamento delle somme mediante compensazione, totale o parziale.
La risposta è, senz'altro, negativa: benchè, infatti, in linea di principio il pagamento dei debiti di natura tributaria e contributiva possa effettuarsi anche mediante compensazione (come previsto dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), il settimo comma dell'art. 6 prevede, espressamente, che il pagamento debba avvenire mediante addebito in conto, ovvero mediante bollettini precompilati ovvero, ancor, direttamente presso gli sportelli di Equitalia.
L'impossibilità di provvedere ai pagamenti, dunque, discende anche da una considerazione di tipo pratico, legata al fatto che è impossibile utilizzare, allo scopo, il modello F24, come confermato dalla stessa Equitalia rispondendo al quesito n. 5 - seconda parte delle domande poste dall'ODCEC di Roma.
Lo sgravio successivo del ruolo rottamato
Come già ricordato, possono formare oggetto di definizione agevolata tutti i carichi iscritti a ruolo al 31 dicembre 2016 (a decorrere dal 2000), purchè non espressamente esclusi.
Pertanto, ben potrebbe accadere che un ruolo inserito in una istanza di rottamazione venga, successivamente, annullato, in tutto o in parte, dall'ente creditore, perchè non più dovuto.
In questo caso, l'Agente della riscossione non potrebbe che prenderne atto, riducendo l'ammontare dovuto in base alla procedura di rottamazione che, per questo, comporterebbe la rimodulazione per difetto delle rate; invero, il taglio o l'annullamento della sorte capitale comporterebbe la riduzione dello stesso titolo oggetto della procedura, a nulla rilevando l'eventualità che l'iter previsto per i versamenti si sia già avviato. |