Nullo il ruolo semplicemente "vistato" dal Direttore dell'Ufficio
30 Maggio 2016
È nullo il ruolo che non sia stato firmato, ma semplicemente “vistato”, dal direttore dell'Ufficio Finanziario. La nullità del ruolo travolge anche la cartella: quest'ultima, infatti, trova il proprio presupposto nel ruolo erariale, il quale deve essere sottoscritto dal direttore dell'Ufficio Finanziario o da un funzionario titolare del relativo potere, in conformità a quanto espressamente disposto dall'art. 12, comma IV, d.P.R. n. 602/1973.
È poi onere dell'Amministrazione Finanziaria verificare (o altro Ente creditore), in sede processuale, che il ruolo sia stato regolarmente sottoscritto dal direttore dell'Ufficio o da un funzionario al quale sia stata legittimamente conferita la relativa delega. Tale prova non può essere superata attraverso la produzione cartacea dei ruoli semplicemente “vistati” – e non firmati – dal direttore dell'Ufficio Finanziario o da altro funzionario delegato. Alla nullità del ruolo consegue la illegittimità della cartella. |