Le Sezioni Unite sul dies a quo per il deposito e sull’avviso di ricevimento del ricorso

La Redazione
30 Maggio 2017

I Supremi Giudici delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 13452/2017, hanno esaminato due problematiche che possono scaturire nel momento in cui si utilizza il servizio postale, in particolare: se il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo; e l'effettiva rilevanza dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato.

"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è inidoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

Questo il principio espresso dai Supremi Giudici delle Sezioni Unite con la sentenza n. 13452/2017, che hanno esaminato nel dettaglio due punti importanti relativi al secondo grado di giudizio. In particolare trattasi di due problemi che possono scaturire nel momento in cui si utilizza il servizio postale, in particolare:

  • se, in riferimento ai ricorsi spediti con raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo;
  • l'effettiva rilevanza, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato.

Ora, individuate le questioni oggetto di approfondimento da parte dei giudici di legittimità, vediamo come questi hanno provveduto a dirimere le stesse.

Procediamo per punti, la prima delle due problematiche evidenziate presenta orientamenti differenti:

Orientamento restrittivo (Cass. civ., n. 20262/2004)

Orientamento più ampio (Cass. civ., n. 12185/2008)

Il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario. Qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto consono dare seguito al secondo orientamento inaugurato nel 2008, dunque il ricorrente/appellante deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. Le cause di inammissibilità, dunque, vanno ridotte al minimo. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante va computato facendo riferimento al giorno di ricezione del plico ad opera del resistente/appellato, e non dal giorno di spedizione.

"...il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario".

In merito al secondo interrogativo, anch'esso inerente l'ammissibilità o meno del ricorso, si chiede appunto se l'avviso di ricevimento può surrogare la ricevuta in caso di mancato deposito.

Le Sezioni Unite, dopo un'accurata disamina della normativa e delle condizioni generali, hanno confermato l'orientamento positivo. I Giudici affermano che non è corretto sostenere che la data di spedizione acquisisca natura di atto pubblico solo nella ricevuta e non nell'avviso di ricevimento.

La stampigliatura con macchina numeratrice e datatrice dà ai documenti postali la natura di atti pubblici, anche l'avviso di ricevimento, in parte qua, ha natura di atto pubblico.

Bisogna considerare l'ipotesi in cui il ricorrente/appellante non abbia depositato la ricevuta di spedizione e la data di spedizione sia apposta a mano o dattiloscritta, a questo punto il valore di atto pubblico non è presente.

La data di ricezione del plico, ai fini dell'ammissibilità del ricorso/appello, è necessario sia anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dello stesso. È così che si può affermare la certezza che il ricorso/appello sia stato tempestivo.

Nel caso di specie si possono, dunque, trarre le seguenti conclusioni finali:

  • la costituzione da parte dell'appellante è sicuramente tempestiva (termine di 30 giorni decorre dalla ricezione delle raccomandate degli appelli);
  • gli avvisi di ricevimento con data manoscritta sarebbero inidonei ad assolvere alla funzione probatoria;
  • [...].

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