Necessaria la prova della sussistenza di eventuali esenzioni di imposta o di componenti negativi

La Redazione
30 Giugno 2016

La Cassazione, con la sentenza n. 13093/2016, sostiene che sia del tutto irrilevante la circostanza che l'Erario abbia portato in giudizio delle deduzioni per dimostrare l'insussistenza di una componente negativa, poiché ciò non basta a sollevare il contribuente dall'onere di provarne l'esistenza.

Il contribuente che voglia impugnare le contestazioni del Fisco in tema di imposte sui redditi deve provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni di imposta o di componenti negativi. Il contribuente deve provare l'esistenza della componente negativa del reddito anche qualora l'Erario porti in giudizio delle semplici deduzioni. Lo ricordano i Giudici della Cassazione con la sentenza del 24 giugno 2016, n. 13093.

Nella vicenda in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione nei confronti della sentenza della CTR che accoglieva l'appello di una S.r.l. in liquidazione: i Giudici di secondo grado avevano annullato due avvisi di accertamento ai fini di IRPEG, IVA ed ILOR. In capo alla società era stata contestata la fittizietà di una serie di operazioni, ma la CTR aveva asserito che non era stato provato dall'ufficio tale carattere, escludendo dunque l'intento elusivo nel comportamento finanziario della società.

Il ricorso delle Entrate in Cassazione ha però trovato ragione. Infatti, in materia di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria ha solamente l'onere di provare l'inesistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente. È invece onere di quest'ultimo la prova della sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni di imposta o di componenti negativi del reddito. Da ciò consegue che “è del tutto irrilevante, ai fini delle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova, la circostanza che l'erario abbia in giudizio deduzioni ed argomentazione per dimostrare l'insussistenza di una componente negativa del reddito, in quanto tale iniziativa non vale a sollevare il contribuente dall'onere di provarne l'esistenza”.

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