Valido l'accertamento verso l’immobiliarista che affitta ai turisti
30 Giugno 2017
Valido l'accertamento nei confronti dell'immobiliarista che in realtà affitta gli appartamenti ai turisti. Il caso è stato esaminato dalla Cassazione con l'ordinanza del 28 giugno 2017, n. 16074.
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2003 a carico di una contribuente che esercitava l'attività di mediazione immobiliare: le veniva contestato di svolgere in realtà l'attività di affittacamere e di gestire case e appartamenti per le vacanze in forza della disponibilità, ottenuta dai rispettivi proprietari, degli immobili. Per il giudice di merito, gli elementi avanzati dall'Agenzia delle Entrate erano basati su semplici presunzioni.
Eppure, il ricorso del Fisco è stato accolto dai Supremi Giudici “Secondo il fermo e consolidato orientamento di questa Corte – si legge nell'ordinanza – in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice”. Secondo gli Ermellini, la contribuente non aveva offerto tale prova: pertanto, hanno accolto il ricorso del Fisco e cassato la sentenza impugnata. |