“Non scrivete (le sentenze a mano), sarà la vostra rovina!”
30 Agosto 2016
Il manoscritto
Il manoscritto nella storia dell'attività umana evoca qualità, mistero, e in chi lo redige è di regola segno di impegno personale indefesso, matto e disperatissimo, come il grande Giacomo descriveva i suoi sette anni di studio di adolescente nella biblioteca recanatese del padre Monaldo, sicuramente contrappuntati da tanti manoscritti. Il manoscritto nella letteratura
Non è un caso, infatti, che proprio la vicenda del manoscritto dello Zibaldone di Leopardi sia una delle grandi storie della letteratura, ma anche della storia umana di tutti i tempi. Se egli veramente non lo avesse destinato alla pubblicazione (pare che lo chiamasse “immenso scartafaccio scritto a penna corrente”) o se fosse almeno la base - come studi recenti fanno intendere [1] – di un progetto editoriale tutt'altro che approssimativo, sta di fatto che uno dei più preziosi testi della nostra tradizione letteraria, ma anche filosofica, rimase per cinquant'anni nei cassetti di Antonio Ranieri, per poi finire in un baule, ereditato da due donne di servizio.
Non meno misteriosa, faticosa e solitaria deve essere stata l'opera di Jan Potocki, che ci immaginiamo chino sulle carte del suo “Manoscritto trovato a Saragozza” [2], in realtà un grande romanzo difficilmente inquadrabile nei generi letterari tradizionali, a scriver di penna mentre a poco a poco limava il manico d'argento a forma di fragola della sua teiera, fino a farne la palla con cui pose fine ai suoi mal di testa e al suo mal di vivere.
Anche qui, la storia parla del ritrovamento di un manoscritto da cui nasce l'opera d'arte, mentre specularmente di solito un manoscritto che non si trova più significa la perdita non sempre casuale di un'opera, perché ripudiata dal suo stesso autore o celata dai suoi amici, come ci racconta Giorgio Van Straten delle perdute Memorie di Lord Byron. [3]
[1] Suggeriamo di gustare lo Zibaldone di pensieri di Giacomo Leopardi nella recente stupenda edizione unitaria, (2014) a cura di Fabiana Cacciapuoti con un preludio di Antonio Prete, per i tipi di Donzelli, in cui appunto si ipotizza che Leopardi stesso abbia organizzato il suo lavoro partendo da frammenti con il proponimento di giungere al (ad un?) sistema. [2] Jan Potocki, Manoscritto trovato a Saragozza, Gli Adelphi 1965, ma ve ne sono diverse edizioni, anche integrali, mentre quella qui citata è solo un'edizione della prima parte dell'opera, tradotta dal francese.
[3] Giorgio Van Straten, Storie di libri perduti, Editori Laterza 2016 pagg. 29 ss.
Evidentemente, la Suprema Corte di Cassazione, desiderosa di sentirsi in simbiotica sintonia intellettuale con tanto illustri convitati, ancorché scolpiti ormai nella pietra del passato, periodicamente è costretta anch'essa ad occuparsi dei manoscritti, dedicando attenzione a quel genere letterario-processuale che è la sentenza scritta a mano. La prima, doverosa premessa è che veramente non si capisce, posto che l'invenzione della stampa a caratteri mobili è del 1455, quella della macchina da scrivere, contesa tra vari inventori, è probabilmente da attribuire all'italianissimo Conte Agostino Fantoni di Fivizzano, che già nel 1802 aveva realizzato una macchina capace di scrivere ed infine che la videoscrittura è databile agli anni sessanta, non si capisce, dicevamo, perché il legislatore non abbia introdotto nei codici di rito o ancor più propriamente nelle loro norme di attuazione una disposizione che proibisca la manoscrittura dei testi giudiziari, comprese le sentenze, e specificamente almeno di quegli atti nei quali si esprime la potestà statuale del dicere ius.
Non meno, in verità, stupisce che Consiglio di Stato e Suprema Corte di Cassazione, così attenti a stabilire non più solo il contenuto, ma persino la forma editoriale degli atti giudiziari di parte, [4] e che mai accetterebbero come ammissibile un atto introduttivo di lite scritto a mano, non abbiano sentito la correlata esigenza di dare indicazione ai giudicanti, stabilendo modi e forme per l'editing delle decisioni giurisdizionali, [5] piuttosto che occuparsi periodicamente con proprie decisioni delle sentenze che, incredibilmente, qualche giudice continua a redigere a mano e pubblicare nella medesima forma. Capitolo a parte sarebbe indagare nel concreto per quali strane ragioni (fretta, approssimazione, superficialità, voglia in buona fede di far presto) ci sia ancora qualche giudicante che mette mano alla penna invece che agli ormai persino più comuni sistemi di scrittura assistita, ma non è questo che rileva quando si abbia a che fare in concreto con l'atto-documento redatto manualmente, di cui ci stiamo qui occupando.
[4] Cfr. Istruzioni per la redazione del ricorso in materia penale che troverete al link: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2015_ProtocolloIntesa_CSC_CNF_Penale.pdf ed istruzioni per la redazione di quelli civili, che troverete al link http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2015_ProtocolloIntesa_CSC_CNF.pdf, sfuggendoci un po', fra altre cose, perché sia meglio redigere i ricorsi penali in Verdana e quelli civili e tributari in Times New Roman, Arial, Curier o simili.
Per un intelligente commento, con ampi riferimenti anche alla prassi internazionale, europea e del sistema di common law facciamo per brevità rinvio, ovviamente ex multis, a http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-scrittura-degli-atti-processuali-e-il-protocollo-d-intesa-c_n_f_cassazione-sulla-redazione-dei-ricorsi_05-02-2016.php “La scrittura degli atti processuali e il Protocollo d'intesa C.N.F./Cassazione sulla redazione dei ricorsi” di David Cerri. Il Presidente del Consiglio di Stato, in forma di lettera in data 20.12.2010 indirizzata al Presidente della Società degli Avvocati Amministrativisti, rinvenibile in: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzez/~edisp/intra_031820.pdf impartiva a sua volta istruzioni ed indirizzi per la compilazione dei ricorsi giurisdizionali.
[5] In verità, la nostra affermazione va mitigata dal plauso che merita l'allora presidente del Consiglio di Stato il quale il 27 dicembre 2010 rendeva noto che, a seguito degli indirizzi del 20 dicembre citati in nota 4, con i quali era stato invitato il Foro al rispetto del principio, introdotto dal Codice del processo amministrativo, di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, aveva a sua volta inviato analoga nota ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali perché esortassero i magistrati ad attenersi a tale dovere di chiarezza e di sinteticità, evitando di scrivere sentenze inutilmente lunghe. Sul manoscritto, il Presidente non si era attardato, ma occorre pur dire che l'asciutta regolazione in materia di sentenze del C.P.A. e la costante prassi di formazione, decisione e pubblicazione delle sentenze amministrative ha tenuto al riparo la giustizia amministrativa da tentazioni amanuensi. Le disposizioni in materia di sentenze (artt. 3, 74, 87, 88) confermano i principi di sinteticità e di chiarezza a cui le sentenze devono ispirarsi e ne confermano l'esigenza di contenuto motivazionale, ma non attingono al mezzo pratico con cui debbono essere formate. Lo stesso può dirsi del recentissimo codice del rito contabile, licenziato con Decreto legislativo in data 10.8.2016, nel quale anzi (art. 6) una disposizione generale individua nella digitalizzazione “nativa” degli atti il sistema per così dire fisiologico a cui deve ispirarsi la loro produzione.
Occorre dar atto che non risultano esistere disposizioni normative di rango primario, atti aventi forma o anche solo forza di legge, che sanzionino ex professo di nullità la redazione di un provvedimento decisorio giurisdizionale in forma manoscritta, per tale intendendosi quella che viene redatta senza l'ausilio di mezzi meccanici o informatici di riproduzione. Il c.p.p. e le norme di attuazione
Il codice del rito penale e le norme di attuazione meritano tuttavia qualche riflessione di approfondimento. Confermato l'assioma della mancanza di un divieto formale alla redazione di sentenza in forma manoscritta, si deve tuttavia premettere che, anche a cagione della specialità del rito penale, volto nel suo complesso all'oralità, le norme che fanno riferimento alla sentenza definiscono l'atto con cui essa entra nella realtà fattuale una “pronuncia” (art. 125 n. 2 c.p.p., ma anche 424, 425, 529, 530, 533) la cui “lettura” costituisce addirittura notificazione.
Dalle disposizioni in materia, appare evidente che il legislatore individua una fase di “deliberazione”, cioè la formazione (senza soluzione di continuità di regola rispetto al dibattimento) della volontà del Giudicante, in forma monocratica o collegiale, a cui segue quella della pronuncia e successivamente la vera e propria pubblicazione (art. 545 c.p.p.) ed ulteriormente ancora il suo deposito (art. 548 c.p.p.).
E' interessante notare come nel caso di non contestualità della motivazione (art. 544 commi 2 e 3 c.p.p.) compaia nell'art. 154 delle disposizioni di attuazione del codice di rito la “minuta”, [6] la quale dopo la sua formazione “è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale”.
Anche dalla nozione atecnica di minuta [7] si ricava che la forma del manoscritto non è incompatibile, neppure lessicalmente, con una “prima stesura” di un atto o di un documento, ma indirettamente si ricava anche il principio che tale forma non è idonea a formare quello che viene definito “originale” dell'atto-sentenza, che viene formato dalla cancelleria (e non dunque di pugno dal giudice) e che consiste proprio nella restituzione in forma leggibile da tutti ed incontrovertibile nei suoi contenuti grafici del testo redatto dal giudice.
[6] La minuta, citata in varie disposizioni, fra cui l'art. 113 c.p.p. ed in varie disposizioni di rito civilistico di cui parleremo brevemente in appresso, è in sostanza la prima stesura di una sentenza, sottoscritta da uno o più giudici e consegnata alla cancelleria, che provvede alla redazione in forma originale della sentenza.
[7] Trascriviamo pedissequamente da http://www.treccani.it/vocabolario/minuta/ minuta s. f. [femm. sostantivato dell'agg. minuto1]. – 1. La prima stesura provvisoria di uno scritto, destinata a essere corretta, migliorata, integrata, ecc.; prima dell'impiego ormai generalizzato dei personal computer, era spesso scritta a mano con grafia frettolosa, con abbreviature, su carta qualsiasi o non regolamentare, e destinata successivamente a essere ricopiata o battuta a macchina nella forma definitiva: fare, preparare, stendere la m. di una lettera, di un documento, di un contratto (di un compito scolastico, di un componimento letterario e sim. si dice più spesso brutta copia o anche solo brutta, o prima stesura); una m. piena di cancellature, di correzioni; una m. illeggibile; copiare, far battere la m.; conservare la minuta. 2. ant. Lista delle vivande (cfr. il fr. menu). ◆ Dim. minutina.
La Corte di Cassazione penale
La Corte di Cassazione, consapevole della serietà del tema, credeva di esserne venuta a capo con una pronuncia a Sezioni unite, che di regola dovrebbero svolgere un rafforzato compito di indirizzo nomofilachico, a cui i giudici dovrebbero uniformarsi non solo nelle motivazioni delle loro pronunce, ma anche nella loro condotta professionale. Infatti Cass. Pen. Sez. Unite, (ud. 28-11-2006) del 28-12-2006, n. 42363, stabiliva con qualche fatica, causata dalla ricerca dell'ancoraggio normativo al divieto di scrivere a mano le sentenze, che - facciamo qui una sgraziata sintesi - esse non possono essere manoscritte, in quanto in violazione dell'art. 125 c.p.p. In buona sostanza, la Corte aderiva – fra le varie tesi enumerate in materia – a quella che la sentenza scritta a mano con grafia illeggibile viola l'obbligo di motivazione e quindi i diritti difensivi dell'imputato.
Conseguenza necessaria, il regime della nullità è quello definito “intermedio” di cui all'art. 180 c.p.p.; la cosa suscita qualche perplessità, (una sentenza illeggibile, incomprensibile e solo come conseguenza pratica difettosa di motivazione che vita giuridica dovrebbe avere nell'ordinamento, ad esempio nel caso di mancanza di impugnazione? Sarebbe valida, efficace, produttiva di effetti giuridici? E se fosse una sentenza di condanna, chi e come potrebbe – pur essendo illeggibile – eseguirla?), ma in verità è anche il frutto sia dell'incasellamento teorico che la Suprema Corte ha operato proprio scegliendo la via impervia del difetto di motivazione, sia della ricordata mancanza di un divieto normativo ex professo. Infatti con tale scelta si deve anche precisare che dovrebbe essere perciò considerata priva di censure la sentenza che, ancorché scritta a mano, sia chiara e leggibile per la bella calligrafia e soprattutto che lo sia per la parte necessaria a consentire una comprensione motivazionalmente orientata del testo. Si introducono, perciò, elementi privi della necessaria obbiettività e della rispondenza a parametri di legittimità certi; la sentenza risulterà comprensibilissima ove letta da perito grafologo o anche solo da farmacista, l'unico soggetto in grado notoriamente di leggere persino le proverbialmente illeggibili prescrizioni mediche, ma potrà essere divisata come incomprensibile a causa delle (scarse) propensioni interpretative del soggetto chiamato ad esaminarla in un successivo scrutinio.
Sarà per questo che anche in sede penale le pronunce scritte a mano si sono perpetuate anche dopo la pronuncia e le decisioni sempre orientate al principio che una sentenza deve avere una motivazione chiara e leggibile. Non molto tempo fa la Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 07-11-2014, n. 46124 (ud. 26-09-2014) rilevato che la grafia dell'estensore era in larga parte incomprensibile, con la conseguenza che non era dato comprendere compiutamente quale ne fosse la trama argomentativa ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui “l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa.”
Sempre citando le SS.UU. la pronuncia ha ricordato che “non potrebbe essere richiesta alla cancelleria del giudice a quo una copia leggibile e che l'intero giudizio (e non la sola sentenza) va rinnovato”. Infatti “la sentenza non è un "atto privato" del giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (tanto alle parti, quanto - eventualmente - al giudice sovraordinato). La logica, l'urbanità (oltre alla legge) impongono quindi che la stessa sia comprensibile. E' ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non-giustificazione.” Molto importante appare il rilievo della “non riproducibilità sanante” della sentenza originariamente manoscritta ed in tal forma impugnata che, come vedremo in appresso per le pronunce civili, a cui il principio può essere pure applicato, fuga ogni ipotesi di “mera irregolarità” nella compilazione manoscritta della sentenza.
L'intero giudizio di secondo grado, nel caso di specie suesposto, veniva perciò annullato e rimesso a nuovo Giudice. La Cassazione tributaria
Sembrerebbe dunque di poter chiudere qui un capitolo non essenziale, ma certo importante della ritualità processuale, ma di recente ripropone il tema Cass. Civ. Sezione Quinta, Sentenza 15-01-2016, n. 542. La sezione tributaria della Suprema Corte si è trovata a dover rispondere al seguente quesito, [8] che riportiamo integralmente perché la fattispecie appare assai consistente: “Con l'unico motivo di ricorso, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ed è posto il quesito "se una sentenza, interamente manoscritta, non leggibile integralmente nel suo contenuto, ma solo in alcune limitate parti, che non contiene la concisa esposizione del processo, che, quanto alle parti, confonde il difensore con una parte stessa, che, quanto alle loro richieste, si limita a indicare quelle dell'Ufficio, ma non quelle del contribuente-appellato, che non espone il percorso argomentativo su cui ha fondato la propria decisione, limitandosi ad aderire, in modo acritico, alle tesi di una delle parti in causa (e, più specificamente, dell'Ufficio), non sia affetta da nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e comunque da vizio di motivazione".
Sembrerebbe di trovarsi in fattispecie simile a quelle delibate, fino alla Sezioni Unite, dalla Suprema Corte Penale ed invece qui il responso è l'inammissibilità del ricorso, sia perché “assomma in un unico motivo, e in unico quesito, una pluralità di censure distinte e disomogenee (così differenziandosi dal caso deciso da Cass., sez. un., n. 9100 del 2015, attinente a motivo unico articolato in più profili relativi al medesimo tema e corredato di pluralità di quesiti)” ma perché “per di più, si rivela intrinsecamente contraddittorio, là dove, da un lato, denuncia la nullità della sentenza impugnata in ragione della sua, quasi integrale, illeggibilità e, dall'altro, espone varie e puntuali doglianze che presuppongono invece la piena comprensione del testo della pronuncia”.
In buona sostanza, opina la Corte, se la doglianza riguarda la comprensione del testo, ai fini della sua motivazione, fare rilievi di merito significa che la sentenza non è poi così illeggibile, ma anzi che di essa si è avuta la comprensione necessaria alla sua impugnazione. Una tesi ardita, che in verità non da esatto responso al quesito proposto, che appare concentrato sulla nullità della sentenza manoscritta, che rimane dunque irresoluto, ma soprattutto che pone in un non auspicabile analogo caso futuro il ricorrente e per esso il necessario difensore di fronte al dilemma, sempre drammatico, fra il tentare una difesa anche di merito, per quanto sia ritenuto esservi di comprensibile nella sentenza impugnata, e l'ignorare ogni contenuto di merito della pronuncia, a dimostrarne anche indirettamente l'illeggibilità.
[8] Evidentemente ci troviamo in presente di giudizio svoltosi sotto la vigenza dell'art. 366 bis che prevedeva la formulazione del c.d. “quesito di diritto”, articolo aggiunto dall'art. 6, D. Lgs. 2.2.2006, n. 40 e poi abrogato dall'art. 47, 1° co., lett. d), L. 18.6.2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Probabilmente l'abrogazione fu un errore, visto che la Suprema Corte ormai sommersa di ricorsi fa ancor più fatica a tener ferma la rotta impervia fra giudice di terzo grado di merito e severissimo pressoché automatico inammissibilificio. Il quesito avrebbe consentito, meglio inquadrandolo nel tempo nella prassi, una possibile virtuosa strada frutto di disciplina e di autodisciplina.
Completamente o almeno robustamente diverso (ahimè, i consueti contrasti della giurisprudenza della Suprema Corte, croce e delizia del giurista, ancor più forti fra sezioni penali e civili anche quando come in questo caso l'argomento pur consentirebbe qualche opportuna vicinanza) appare l'orientamento della recente Cass. Civ. Sezione Terza, Sentenza 10-03-2016, n. 4683. In quella fattispecie infatti il ricorrente soltanto con il primo motivo di ricorso, deduceva “la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., in quanto scritta a mano e assolutamente non decifrabile per buona parte di essa, in particolare nella parte motiva, rendendo necessario sia alle parti che al giudice un lavoro interpretativo di esito incerto: ne consegue l'assoluta carenza della motivazione ex Cass. n. 11739 del 2010.” Tuttavia il ricorrente sviluppava poi altri motivi (ben sei in tutto, primo compreso, che qui ovviamente non interessano) certamente definibili afferenti al merito della controversia, nel senso in cui esso può essere proposto innanzi alla Suprema Corte.
La Corte qui non ha ragionato deducendo la comprensione del testo dal contenuto del gravame, ma anzi espressamente ha richiamato - sostanzialmente qualificandola come preliminare - “la questione della validità della sentenza scritta a mano dall'estensore, fattispecie ormai infrequente e tuttavia non scomparsa pur nell'epoca della digitalizzazione del processo”.
Afferma la Corte che “in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, il fatto che il testo originale della sentenza sia stilato in forma autografa dall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullità della sentenza neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. n. 5071 del 1996; Cass. n. 21231 del 2006; Cass. n. 11739 del 2010; Cass. n. 7269 del 2012)”, il che conforta quanto da noi esposto, seppur con qualche dubbio che meglio chiariremo in appresso e che anche nel codice del rito civile trova comunque conferma letterale. Il ruolo del cancelliere
In verità, in contrario avviso a quanto sostenuto nella sentenza che qui commentiamo, [9] a noi pare che il disposto dell'art. 119 delle disposizioni di attuazione non solo affidi al cancelliere la responsabilità esclusiva della formazione del documento-sentenza in originale (“il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del Codice”), ma vada letto in combinato con l'art. 46 delle medesime disposizioni di attuazione, [10] da cui si può ricavare che non v'è alcuna signoria del giudice nella fase che dalla deliberazione e deposito della minuta passa a quella del deposito dell'atto-provvedimento definitivo ed originale. Sorge qui il problema evocato più volte secondo cui tuttavia tali disposizioni, ove anche violate, darebbero vita a mere “irregolarità”, poiché sfornite di sanzione e specificamente prive di sanzione di nullità.
La tesi appare singolare ed infondata, in quanto è consolidato unanimemente il principio che il disposto dell'art. 121 c.p.c., sulla libertà delle forme degli atti processuali è in realtà disposizione residuale, utilizzabile solo quando una specifica forma non è, appunto, prescritta come crediamo di aver ampiamente dimostrato nel caso di specie. La sentenza 4683/2016 qui in commento si preoccupa opportunamente, al contrario, di rilevare che “attesa la crescente e ormai capillare diffusione tra i giudici degli strumenti informatici, è sempre più diffusa la consuetudine dei giudici di provvedere personalmente alla redazione in via informatica del testo delle minute, senza fruire dell'opera del cancelliere, anche per velocizzare i tempi di pubblicazione dei provvedimenti e alleggerire i compiti del sempre più ridotto personale amministrativo.” [11]
[9] Secondo cui “non costituisce quindi ipotesi di nullità, in sé, non essendo prevista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e leggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dal giudice; tale modalità di redazione - se il testo della sentenza è comprensibile può rilevare solo come mera irregolarità.”
[10] La norma dell'art. 46 Disp. Att. espressamente recita che i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione senza spazi in bianco o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. Non sembrano affatto, né possono interpretarsi, come disposizioni rivolte a brillanti amanuensi, anzi la citazione di figura seppur desueta nel mansionario attuale, quella del dattilografo di ruolo (fatta nel 1941), semmai legittima una interpretazione evolutiva, con sostituzione del dattilografo al funzionario con cognizione informatica, ma non certo un regresso all'uso della penna per scrivere a mano.
[11] La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione, e, inoltre, la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla l. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile. (Cassa e decide nel merito, Trib. Napoli, 23/01/2013) Cass. civ. Sez. III, 12/11/2015, n. 22871. Appropriatezza dei mezzi di redazione materiale della sentenza
Interpretazione che, come dicevamo sopra è opportunamente evolutiva, ma non altera i termini teorici di riferimento per la soluzione del problema, non introducendo il tema dell'indifferenza dei mezzi di redazione materiale, ma quello della loro appropriatezza. La sentenza si premurava infatti di affermare che pur nei limitati (ed aggiungiamo noi deprecabili) casi in cui il giudice abbia dato vita esclusivamente ad un atto manoscritto non riprodotto in altra forma, cioè quello in cui “la sentenza sia pubblicata nel suo testo originale redatto a mano dall'estensore, il testo della sentenza deve rispettare uno standard minimo di oggettiva comprensibilità al di sotto del quale essa non è riconducibile neppure alla nozione di documento, composto degli elementi di cui all'art. 132 c.p.c., né può assolvere nella sua materialità alla funzione di veicolare e far conoscere i fatti sottoposti all'attenzione del giudice e le ragioni della decisione.
Se il documento contenente la sentenza non è - come nella specie - pienamente leggibile con esito obiettivo, ma sia di difficile leggibilità, tanto da dar luogo nella sua dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell'estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori - esso viene meno alla sua funzione essenziale di documento recante l'estensione della motivazione e quindi della decisione del giudice.
Si ha in questo caso cioè una vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti.
Deve quindi affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante non solo quando essa sia stata materialmente omessa, e non solo quando il testo della sentenza, scritto a mano, è assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità di essa renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi. Ai fini della validità del documento motivazione non deve essere richiesto né alle parti né al giudice un lavorio interpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo campo destinato, che è quella della validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale.”
La lunga citazione testuale si è resa necessaria per l'accuratezza espositiva con cui il caso è stato trattato, non circoscrivendo l'analisi al “difetto di motivazione”, ma legandolo alla inesigibilità, del tutto corretta, da parte del giudicante di una condotta interpretativa non dovuta alla fisiologia delle opinabilità dei contenuti degli atti, ma alla patologia dell'utilizzazione di uno strumento improprio di redazione materiale.
Con appena un pizzico di ardimento in più, forse si potrebbe dire che il problema non è (solo) il difetto di motivazione, in siffatte sentenze, ma in sé la mancanza di una forma giuridicamente idonea a renderle tali, atti originali che esprimono fattualmente nell'ordinamento il dictum del giudice. Ce n'è dunque in abbondanza per dare ai giudici il cogente consiglio, parafrasando Denis Diderot, «Non scrivete (le sentenze a mano), sarà la vostra rovina!» [12].
[12] In verità Diderot si occupava di cose d'amore, tanto che più compiutamente in realtà scriveva: «Io cento volte ho ripetuto agli amanti: non scrivete, sarà la vostra rovina.» (La frase è tratta da “Questo non è un racconto”, Ed. Studio Tesi s.r.l. 1994).
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