Atto di mutuo dissenso e imposta di registro

La Redazione
04 Ottobre 2015

L'atto di mutuo dissenso di una compravendita non produce né effetti traslativi della proprietà né comporta una retrocessione dell'originario contratto, limitandosi a ripristinare i diritti delle parti oggetto del primo contratto che, per l'effetto, deve considerarsi mai concluso.

Ai sensi degli artt. 20 e 28, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contratto risolutivo deve essere tassato sulla base della sua natura intrinseca e degli effetti giuridici che esso produce. L'atto di mutuo dissenso di una compravendita non produce né effetti traslativi della proprietà né comporta una retrocessione dell'originario contratto, limitandosi a ripristinare i diritti delle parti oggetto del primo contratto che, per l'effetto, deve considerarsi mai concluso. Ne consegue l'imposizione di registro non nella misura proporzionale tipica del trasferimento, ma nella misura fissa.

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