Investimenti in aree svantaggiate: il preliminare di compravendita non basta a convalidare il beneficio
30 Settembre 2016
In tema di agevolazioni tributarie, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19102/2016, ha ricordato che spetta al contribuente che impugni l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ipotecaria-catastale, concernente il recupero delle agevolazioni previste ex art. 8 della L. 30 dicembre 2000, n. 388, applicabile "ratione temporis", provare di aver avviato la realizzazione dell'opera nei termini previsti dalla norma a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza in quanto il presupposto per la concessione del beneficio del credito di imposta previsto dall'art. 8 della L. n. 388/2000, è costituito dall'esecuzione di investimento su beni nuovi ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR sin dal momento dell'investimento.
Nel caso concreto la società contribuente aveva perfezionato un contratto preliminare di vendita per l'acquisto di un immobile destinato all'ampliamento dell'attività produttiva. La società chiedeva l'agevolazione in riferimento all'immobile di cui non aveva ancora acquisito la proprietà e pertanto il credito d'imposta, godibile solo in caso di nuovi investimenti ex art. 8 cit., doveva essere revocato perchè entro i sei mesi dalla presentazione dell'istanza la società non aveva ancora acquisito la proprietà dell'immobile e quindi nessun nuovo investimento era stato effettuato. Ciò detto, ai giudici pare evidente, che il ritardo registrato nella stipula del contratto definitivo di compravendita non può essere in alcun modo giustificabile, anche se la mancata osservanza di sei mesi sia da imputare a lungaggini burocratiche, in quanto non riveste il carattere dell'imprevedibilità, determinandone così la decadenza dell'agevolazione.
Dunque si ricorda il principio di diritto già espresso in altra occasione dai Supremi Giudici secondo cui: "in tema di contributi concessi sotto forma di credito d'imposta dall'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l'inosservanza del termine di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), della L. n. 289/2002, entro cui i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza del beneficio", (cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 14212/2015).
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