Reato annullato in caso di versamento dell'imposta evasa prima della sentenza definitiva

La Redazione
30 Settembre 2016

L'esito della pronuncia n. 40314/2016 della Corte di Cassazione porta all'assoluzione del contribuente che versa l'imposta contestata dopo l'apertura del dibattimento ma prima della definizione della sentenza.

La pena astrattamente prevista non ha più ragione di essere applicata allorquando la condotta restitutoria susseguente implichi, sotto il profilo teleologico, il venir meno della funzione rieducativa ad essa assegnata”. Che, detto in altri termini: se il contribuente indagato per omesso versamento dell'IVA e delle ritenute decide di versare integralmente l'imposta evasa anche dopo l'apertura del dibattimento, il reato non ha più ragion d'essere. È questa la posizione dei Giudici della Corte di Cassazione, espressa con la sentenza del 28 settembre 2016, n. 40314, con la quale hanno accolto il ricorso di un contribuente che aveva omesso di versare l'IVA, e che dimostrava però di aver estinto il pagamento dell'imposta contestata – 394mila euro – dopo l'apertura del dibattimento e chiaramente prima della sentenza definitiva.

Spiegano infatti i Giudici della Corte: “La diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale fatto che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma l'an della punibilità, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l'imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l'efficacia della causa estintiva; il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato”.

Il responso parla dunque chiaro: la III Sezione Penale ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la precedente sentenza.

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