Preclusione di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa
30 Settembre 2016
In sede di accertamento fiscale l'invio del questionario di cui all'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, viene inviato dall'Amministrazione finanziaria per assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente, onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario: l'omessa o intempestiva risposta è pertanto legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza. La produzione in sede contenziosa presuppone, dunque, l'impossibilità in precedenza della relativa esibizione per causa non imputabile alla parte.
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