Reddito d'impresa: deducibili i compensi degli amministratori ma a determinate condizioni
30 Ottobre 2015
I costi sostenuti dalla società per il compenso degli amministratori sono deducibili dal reddito d'impresa solo laddove previsti dallo statuto ovvero determinati da specifica delibera assembleare. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21953 depositata il 28 ottobre 2015.
Il caso. La pronuncia in oggetto origina dal provvedimento con cui la CTR di Lucca, su ricorso di una s.r.l. appartenente ad un Gruppo societario, annullava un recupero d'imposte avente ad oggetto IVA e IRPEG attuato dal competente Ufficio per il disconoscimento dei costi portati in deduzione dalla società per i compensi corrisposti ai membri del consiglio di amministrazione. Tali costi erano stato ritenuti dall'Ufficio non deducibili in quanto non previsti dallo statuto né preventivamente deliberati dall'assemblea della s.r.l., ma determinati ex post con la delibera di approvazione del bilancio e dunque non certi nell'esistenza e non oggettivamente determinabili nell'ammontare (art. 75, attuale 109 TUIR). La pronuncia veniva confermata dalla competente CTP con sentenza, successivamente impugnata dall'Agenzia delle Entrate con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso deduce il vizio di violazione dell'art. 75 TUIR e dell'art. 2389 c.c. in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel ritenere valida la determinazione dei compensi degli amministratori con delibera assembleare di approvazione del bilancio e, conseguentemente, deducibili i relativi costi.
La determinazione del compenso degli amministratori. La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza prospettata dall'Agenzia delle Entrate sottolineando come la disciplina applicabile ratione temporis, in tema di determinazione del compenso degli amministratori, deve essere rinvenuta negli artt. 2364 e 2389 c.c., dalla cui lettura congiunta discende che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea, in mancanza di apposite disposizioni dell'atto costitutivo. A seguito della riforma del diritto societario con l'intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 6/2003, le norme che disciplinano l'amministrazione e le decisioni dei soci delle s.r.l. non contengono più il precedente rinvio all'artt. 2364 e 2389 c.c. in materia di s.p.a. Ciononostante, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare, con la sentenza n. 21933/2008, l'applicabilità alla società a responsabilità limitata dell'art. 2389 c.c., escludendo pertanto la possibilità di considerare implicitamente deliberati i compensi degli amministratori in sede di approvazione del bilancio. L'esigenza di un'espressa previsione statutaria o di una specifica delibera assembleare avente ad oggetto la determinazione del compenso degli amministratori è infatti funzionale a garantire la piena trasparenza e la previa conoscenza a tutta la compagine sociale della corrispondente voce di spesa.
I requisiti di certezza e determinabilità della spesa. Continua il Collegio affermando che, nonostante la violazione dell'art. 2389 c.c. non costituisca di per sé un caso di “abuso del diritto” in materia tributaria, l'indeducibilità dei costi di cui si discute deve affermarsi in ragione dell'assenza dei requisiti di certezza e determinabilità della spesa richiesti dall'art. 75 TUIR. Il requisito della certezza o esistenza della spesa si riferisce al momento della formazione del titolo giuridico fonte dell'obbligazione patrimoniale della società, che nel caso di specie è affetto da invalidità insanabile in quanto la determinazione del compenso degli amministratori nel caso in cui non sia stabilità dall'atto costitutivo o da apposita delibera, non può essere compiuta unilateralmente da questi ultimi, ma richiede necessariamente il consenso manifestato dalla società con formale deliberazione. In conclusione, i Supremi giudici riconoscono fondato il ricorso essendo incorsa in errore la CTR laddove riteneva deducibile la spesa sostenuta dalla s.r.l. per i compensi degli amministratori in difetto dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo ex art. 75 TUIR e, inoltre, per l'invalidità del titolo di spesa. |