Cartella impugnabile se il contribuente è "sconosciuto in loco"
30 Novembre 2015
Attenzione alle annotazioni dell'agente notificatore: se infatti egli scrivesse che il contribuente risulta “sconosciuto in loco”, ci sono buone possibilità per impugnare la cartella di pagamento, in quanto il destinatario deve venire a conoscenza dell'atto, e per farlo il messo deve operare le dovute ricerche; insomma, che il destinatario sia “sconosciuto” non esenta dalle dovute ricerche perché, nel caso contrario, la cartella deve considerarsi illegittima. A dirlo sono i giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 25 novembre 2015, n. 24082. In essa, i Giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso di una contribuente che aveva impugnato la precedente sentenza della CTR, a lei sfavorevole.
Secondo i Giudici di appello, anche se il tentativo di rintracciare il contribuente non aveva dato esito positivo – da cui l'annotazione di “sconosciuto in loco” – la cartella era da considerarsi valida. Per la ricorrente, tale giustificazione non era idonea a dare atto del compimento delle “doverose ricerche da parte dell'agente notificatore”. E su questo punto ha trovato l'accoglimento dei Giudici di legittimità.
Secondo la Cassazione, la sentenza della CTR violava la linea adottata dalla Corte, in relazione alla quale nessuna norma prescrive quali attività devono essere effettivamente compiute per affermare che sia andato a buon fine l'espletamento delle ricerche, ma è necessario che emerga che tali ricerche sono state effettuate e sono attribuibili al notificatore. «Dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge, infatti, se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta e, in ipotesi, quali, per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse “sconosciuto in loco». Insomma, era evidente come la sentenza di appello fosse da rigettare; e così è stato, accogliendo il ricorso della contribuente.
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