Il potere di avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico è riservato al giudice del merito
01 Dicembre 2015
I Supremi Giudici della Corte, con l'ordinanza n. 24394 depositata nella giornata di ieri, hanno affermato che il potere di avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico per apprezzare i fatti di causa spetta al giudice del merito, salvo il caso in cui non sussistano irragionevoli giustificazioni per il diniego all'istanza formulata dalle parti in corso di causa.
Nel caso di specie la vicenda prende avvio per la richiesta, avanzata dal contribuente, di annullare un avviso di liquidazione per imposta di registro-catastale-ipotecaria per la compravendita di un immobile da destinare a prima casa. La CTR respingeva l'appello dell'Agenzia accogliendo così il ricorso del contribuente, sostenendo che sia la superficie utile che l'indice di riferimento catastale precludevano la possibilità di qualificare l'abitazione come di "lusso", non facendo quindi decadere le agevolazioni "prima casa".
L'agenzia ricorrente lamenta, dal canto suo, l'esame incompiuto della CTR, la quale non aveva chiesto una valutazione tecnica da parte del consulente. I Giudici di legittimità sottolineano come in realtà spetti al giudice del merito "il potere di avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico", la possibilità di rivedere le risultanze delle fonti di prova è dunque preclusa alla Commissione regionale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. |