Bonus assunzioni: non previsto per il datore di lavoro che viola le norme sulla sicurezza

La Redazione
30 Novembre 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23989/2016, ha statuito che nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse rispettare le norme sulla sicurezza non avrà diritto al bonus assunzioni. Il limite di cinque milioni di lire (oggi, euro 2.528,28), sotto il quale non scatta la revoca del credito di imposta, non vale infatti per le violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Niente bonus assunzioni per il datore di lavoro che non rispetta le norme sulla sicurezza. È l'esito della sentenza del 24 novembre 2016, n. 23989 della Cassazione, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso un'azienda. Il limite di cinque milioni di lire (oggi, euro 2.528,28), sotto il quale non scatta la revoca del credito di imposta, non vale infatti per le violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

L'errore della CTR era stato quello di dichiarare illegittimo il recupero dell'incentivo: infatti, per quanto concerne la violazione della norma sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, si prescinde dall'entità della sanzioni, anche se trattasi di accertate violazioni formali, in quanto ciò appare conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro.

Questa Corte – hanno detto gli Ermellini – ha già avuto modo di affermare, con riguardo al credito d'imposta di cui all'art. 7 della Legge n. 388/2000, riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione di una sanzione di importo superiore ai cinque milioni di lire, comporta la revoca dal beneficio, essendo sufficiente che si sia verificata una delle condizioni ostative alla permanenza dell'agevolazione previste dalla citata norma – consistenti nel mancato rispetto della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori”.

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