Debiti tributari e scissione parziale, le procedure di accertamento sono rivolte alla sola società scissa
30 Novembre 2016
In riferimento alle operazioni di scissione societaria, ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986, commi 12 e 13, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione o individuata per legge. Mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.
La vicenda in esame vede la notifica dell'avviso di accertamento alla sola società madre, quest'ultima proponeva ricorso in Commissione provinciale lamentamdo la mancata notifica anche verso l'altra società, i giudici di prime cure definivano la controversia confermando la validità della richiesta dell'Amministrazione finanziaria. I giudici regionali, invece, rimodulavano la decisione della Ctp affiancadosi alla tesi sostenuta dalla contribuente e ritenendo illegittima la cartella, sostenevano che, pur essendo legittime le motivazioni, era mancata una diretta conoscenza alla società figlia dell'avviso di accertamento rivolto alla società-madre, dunque la Ctr aveva interpretato l'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986 come solo escludente l'obbligo di coinvolgere la figlia nella procedura relativa alla madre senza però incidere sull'obbligo dell'Amministrazione di portare a conoscenza quell'avviso di accertamento che costituisce, poi, la fonte dell'obbligazione solidale fra le due società.
L'Agenzia delle Entrate congiuntamente all'Ente della Riscossione (Equitalia) lamentavano l'erroneità del giudizio della Ctr avendo questa ipotizzato che, in caso di scissione societaria, stante la diversità delle persone giuridiche coinvolte, non sia sufficiente che la cartella di pagamento riporti i soli elementi richiesti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, ma diventa necessario che la cartella "porti a conoscenza della figlia quell'avviso di accertamento ... che costituisce la fonte della sua obbligazione solidale".
Ora, è onere della Suprema Corte giungere ad una risoluzione della controversia. In primis diventa necessario chiarire che la Corte aveva già avuto modo di intervenire sul tema ritenendo che per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevedendo quindi la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie.
Fatta questa premessa occorre definire se l'interpetazione data dalla Commissione regionale sia da ritenersi giusta o meno; l'art. 173 richiamato sancisce – ricordano dalla Corte di Cassazione – che non è necessario reiterare la notifica dell'avviso di accertamento alla società beneficiaria della scissione ai fini dell'avanzamento del procedimento di riscossione, deve precisarsi che per i debiti tributari anteriori alla scissione parziale, le varie procedure di accertamento sono rivolte alla sola società scissa, mentre le società beneficiarie (obbligate ipso iure alla scissione e ai provvedimenti cautelari che ne derivano) hanno la facoltà di partecipare ai suddetti provvedimenti e prendere cognizione dei relativi atti. In sostanza non serve che vi sia una chiara comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'avviso nonché dell'avvio della procedura verso le società figlie, la creazione di uno o più nuovi soggetti giuridici all'esito della scissione resta indifferente ai fini tributari. Ne deriva che "le procedure di accertamento (e riscossione) sono svolti nei confronti della scissa, salva la facoltà di informarsi e partecipare degli organi della beneficiaria, senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria". Si chiarisce ulteriormente che l'elemento determinante è il tempo, poiché i procedimenti tributari si rivolgono ad un'epoca antecedente alla scissione.
Per questi motivi i giudici di legittimità decidono di accogliere il ricorso dell'Amministrazione ricorrente. |