Spese di lite, la contumacia non implica la soccombenza
31 Maggio 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11179/2016 depositata nella giornata di ieri, ha ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.
Nella fattispecie in esame il contribuente ricorreva alla sentenza dei giudici di seconde cure, in quanto questi pur avendo accolto l'appello del contribuente, avevano compensato integralmente le spese processuali in considerazione del fatto che gli appellati fossero stati contumaci.
Ora la Cassazione ha ritenuto valido confermare quanto già ribadito in precedenza dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti: "l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di casualità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2000, n. 7182). È facile dedurre che non ha rilievo l'omessa costituzione in giudizio o comunque il non aver svolto attività difensiva; anzi potrebbe addirittura essere inteso come espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti all'adozione di comportamenti che evitano sprechi di attività processuale. Bussole di inquadramento |