Waiver, pubblicate le versioni definitive di fac-simile e istruzioni

La Redazione
22 Maggio 2015

Rivisitato con le osservazioni presentate dagli osservatori, il fac-simile del Waiver è ora disponibile sul sito dell'Agenzia. Grazie all'autorizzazione si potrà ottenere uno sconto di sanzione e impedire il raddoppio dei termini.

Il fac-simile dell'autorizzazione, rilasciata dai contribuenti che intendono usufruire della Voluntary Disclosure, agli intermediari finanziari esteri perché possano inviare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura, è pronto e disponibile on-line. Alla bozza l'Agenzia delle Entrate ha sostituito lo scorso 21 maggio la versione definitiva. Con annesse istruzioni tecniche.

Il restyling del Waiver ha recepito le osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti pervenute durante l'apposita consultazione pubblica aperta dall'Agenzia.

Perché scegliere il Waiver? Per un doppio vantaggio

  • Riduzione delle sanzioni. Rilasciando l'autorizzazione si ottiene la riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4 del D.L. n. 167/1990, anche se le attività oggetto della voluntary vengono mantenute o trasferite presso un intermediario fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'UE o aderenti al SEE.
  • Stop al raddoppio dei termini. Il waiver impedisce il raddoppio dei termini (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009), anche se le attività finanziarie vengano mantenute o trasferite dopo l'attivazione della collaborazione in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

Come ricordato dal Comunicato stampa dell'Agenzia pubblicato ieri, il Waiver ha efficacia fino all'estinzione della relazione bancaria o, se anteriore, fino alla data di attuazione di accordi (o strumenti conformi) che consentano un effettivo scambio di informazioni tra lo Stato di stabilimento dell'intermediario finanziario e l'Italia (ex art. 26 Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni). In caso di attività mantenute o trasferite presso intermediari in Svizzera, in Liechtenstein e nel Principato di Monaco, sarà efficace sino alla data di entrata in vigore dei relativi accordi sullo scambio di informazioni, firmati rispettivamente il 23 febbraio, il 26 febbraio ed il 2 marzo 2015 (o, se anteriore, fino all'effettiva attuazione).

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