Studi di settore 2014, in G.U. i correttivi anticrisiFonte: DM 15 maggio 2015
22 Maggio 2015
La crisi economica ha comportato per l'anno 2014 una riduzione di ricavi e compensi e un minor utilizzo dei fattori produttivi quali lavoro e capitale. Conseguentemente le attività economiche soggette agli studi di settore hanno ridotto, rispetto all'ultimo triennio, la loro efficienza produttiva. È questo il risultato pervenuto dall'analisi effettuata su 193 studi di settore (esclusi i 12 relativi alle attività professionali), che ha portato il MEF a mettere mano agli studi attualmente in uso per apportare i dovuti correttivi “anticrisi”. La rivisitazione è confluita nel Decreto 15 maggio, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2015 - Suppl. Ordinario n. 22). Ai sensi delle nuove norme, i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2014, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi integrati con i predetti correttivi non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Quali i fattori che hanno portato alla revisione Tra le grandezze e variabili economiche prese a riferimento, il Ministero ha tenuto conto delle contrazioni più significative dei margini e delle redditività, della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, degli andamenti congiunturali negativi intervenuti in diversi settori (anche in relazione ai territori), della ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese. La revisione si è basata sulle previsioni contenute nell'Analisi dei microsettori Prometeia e sulla base delle informazioni di natura strutturale e contabile acquisite per il tramite delle Organizzazioni di categoria.
Quali i correttivi da applicare agli studi I correttivi congiunturali sono relativi al settore, al territorio e alle situazioni individuali (crisi attraversata) e si applicano ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2014, ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e normalità economica. Tali correttivi, applicati secondo la predetta successione, possono comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore che verrà applicata sia al ricavo/compenso puntuale che al ricavo/compenso minimo. |