Raddoppio dei termini, necessario circoscrivere meglio
21 Maggio 2015
Prevedere che il raddoppio dei termini operi in caso di denuncia presentata da soggetti diversi dall'Amministrazione Finanziaria. Recuperare la formulazione contenuta nella prima bozza di decreto sulla certezza del diritto (quella della vigilia di Natale) e abbandonare l'ultima versione del 21 aprile scorso.
Sono queste le due proposte formulate dal CNDCEC in Audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul riformulato istituto del raddoppio dei termini di accertamento. Ovvero sulla disciplina contenuta nello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” che limita il raddoppio dei termini in caso di reato tributario alle sole ipotesi in cui la denuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria all'autorità giudiziaria sia avvenuta entro la scadenza ordinaria dei termini. Vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo nel caso di omessa dichiarazione.
A fronte di tale disposizione, per il Consiglio Nazionale, è innanzitutto necessario specificare che il raddoppio operi comunque, a prescindere dal soggetto che ha provveduto a darne notizia all'Autorità giudiziaria. Sia che si tratti dell'Amministrazione finanziaria mediante denuncia, sia che provenga da altri soggetti pubblici ufficiali, sia che sia emersa nel corso delle indagini della Procura o della polizia giudiziaria. Viceversa, che senso avrebbe limitarlo alle ipotesi in cui la segnalazione proviene dall'Amministrazione finanziaria? Altro rilievo mosso al decreto, riguarda la salvezza degli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del medesimo. Ebbene, a tale previsione, il CNDCEC predilige la disposizione contenuta nella prima bozza del decreto, secondo cui “sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Ovvero una disposizione che giustamente applica il principio del favor rei trattandosi di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. E ad essere ancora più garantisti, come puntualizzato dal Cn, alla vecchia versione sostituire “gli atti di controllo” con “gli atti impositivi” previsti dal nuovo schema di decreto. |