Nuovo ravvedimento, ancora troppi limiti

La Redazione
20 Maggio 2015

Nella Circolare n. 15 Assonime evidenzia le criticità che continuano a permanere nonostante il restyling operato dalla Legge di Stabilità. Oltre i noti problemi sul piano delle conseguenze penali, il ravvedimento continua ad essere limitato in termini di cumulo giuridico, di impossibilità a rateizzare e a sanare l'omessa presentazione della dichiarazione.

A togliere appeal al nuovo istituto del ravvedimento operoso non è solo la scarsa rilevanza che assume in sede penale, limitata a un'attenuante, o le pericolose conseguenze che ne derivano (obbligo di comunicazione della notitia criminis per l'Amministrazione), ma anche molte altre criticità dello strumento. Prima fra tutte l'impossibilità di avvalersene in caso di omessa dichiarazione oltre il termine previsto per la c.d. dichiarazione tardiva.

A mettere in evidenza tutti i “limiti” che ancora presenta il ravvedimento, nonostante il nuovo assetto definito dalla Legge di Stabilità, è l'Associazione fra le società italiane per azione nella Circolare n. 15 pubblicata lo scorso 11 maggio. Vediamoli nel dettaglio.

Impossibilità di fruire del cumulo giuridico e di rateizzare il dovuto

Tra gli elementi (negativi) da valutare ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, rientra l'impossibilità, in caso di ravvedimento, di accedere al cumulo giuridico dovendosi, di conseguenza, considerare autonomamente le singole violazioni. E non solo. A differenza delle ipotesi di adesione all'accertamento, agli inviti a comparire e ai PVC, le somme dovute a titolo di ravvedimento non possono essere dilazionate.

Non sana l'omessa presentazione dei redditi

Altra criticità connessa al ravvedimento è la mancata sanatoria della violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La nota riduzione a 1/10 della relativa sanzione continua, infatti, a essere prevista solo nel caso in cui la dichiarazione (tardiva) venga comunque presentata entro i novanta giorni successivi al termine ordinario (art. 13, c.1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97)

Come sottolineato dall'Associazione, tale impostazione “conduce di fatto al risultato di discriminare da un punto di vista sanzionatorio fattispecie analoghe. E infatti, chi adempie tempestivamente all'onere dichiarativo pur omettendo la quasi totalità del reddito imponibile, può comunque presentare la dichiarazione integrativa e fruire così del ravvedimento. Mentre chi più semplicemente omette di presentare la dichiarazione dei redditi, se dovesse poi far emergere il maggior reddito imponibile non godrebbe di alcun beneficio sanzionatorio. Nonostante le due violazioni siano sostanzialmente analoghe o addirittura, nel secondo caso, di importo inferiore quanto ai redditi non dichiarati.

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