IVA pagata in eccesso, si può chiedere un rimborso?

La Redazione
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20 Maggio 2015

Nella sentenza n. 9942/2015, la Cassazione ha dato ragione alle Entrate, in merito alla detrazione d'imposta effettuata da una società su un acquisto sul quale era stata applicata un'erronea maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Poniamo il caso di un contribuente che effettui un acquisto sul quale è stata applicata un'IVA maggiore del dovuto. Può richiedere indietro l'imposta versata in eccesso? La Cassazione ha espresso il suo deciso diniego.

Il Giudizio di piazza Cavour (sentenza del 15 maggio 2015, n. 9942) è scaturito dal ricorso presentato dalle Entrate in merito all'indebita detrazione di imposta su un acquisto effettuato da una società che aveva erroneamente applicato l'aliquota IVA del 20% invece di quella ridotta del 10%. Per i Giudici Regionali il diritto alla detrazione era insito nell'art. 19, D.P.R. 633/72, mancando inoltre la prova di un danno erariale per il fisco. Il cedente non aveva richiesto il rimborso della maggiore IVA applicata, e “non poteva essere precluso il diritto del cessionario alla corrispondente detrazione, pena il determinarsi di un ingiustificato arricchimento per l'erario”. Tutto pacifico, dunque. Invece, le Entrate, con il loro ricorso – poi accolto – , hanno insistito sul fatto che il cessionario, in caso di errore dell'applicazione dell'IVA da parte del cedente, può dedurre solo l'imposta dovuta.

Per i Supremi Giudici, la detrazione dell'imposta pagata “a monte” per l'acquisto o importazione di beni “non è ammessa in ogni caso, in quanto non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettabili all'IVA nella misura dovuta”. Per la misura non dovuta “restano privi di fondamento non solo il pagamento dell'imposta da parte del cedente […] e la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario […] ma anche la detrazione operata dal cessionario nella sua dichiarazione IVA”.

La Cassazione ha inoltre ribadito un concetto espresso in una recente sentenza (17 dicembre 2014, n. 26482), ove è stato già affermato che, nell'ipotesi che l'imposta pagata sia stata applicata in base ad un'aliquota superiore a quella dovuta, se nel tempo prestabilito non viene attivata la speciale procedura di variazione dell'imposta e dell'imponibile, decade il diritto del contribuente di tornare in possesso del credito mediante detrazione, “salva la possibilità per il medesimo di presentare istanza di rimborso della maggiore imposta indebitamente versata”.