Sgravi per la laguna di Venezia, non ne beneficiano le aree limitrofe
19 Maggio 2015
Quando venne varata la Legge del 16 aprile 1973,n. 171, la prima Legge speciale per Venezia tentava di affrontare in maniera organica le molteplici problematiche relative all'area lagunare prevedendo, ai sensi dell'art. 23, degli sgravi contributivi propri e specifici per l'area della laguna. Ma cosa si intendeva per laguna? E quali località rientravano in questo ventaglio di agevolazioni? Il caso preso in esame dalla Cassazione (sentenza del 14 maggio 2015, n. 9892) analizza una questione particolare, quella di una società avente sede su un'isoletta facente parte del Comune di Chioggia, la quale era stata condannata al rimborso delle somme che le spettavano, a suo dire, come sgravio contributivo INPS. Il Giudice aveva appurato che l'isola sulla quale si trovava l'impresa, non faceva parte del centro storico di Chioggia e, dunque, era esclusa dagli sgravi in questione.
La società ha dunque chiesto di accertare se le imprese operanti nelle isole della laguna e per quelle del territorio di Chioggia dei trattamenti differenti. La Cassazione ha confermato quanto già affermato nella sentenza n. 16524/2004, venendo a conclusione che la locuzione “centro storico di Chioggia” va interpretata in senso urbanistico e tradizionale, e corrisponde alle delimitazioni date dal piano regolatore. Inoltre, come chiarito anche nella sentenza n. 3092/2007, gli sgravi previsti per le isole della laguna si riferiscono esclusivamente “ai lavoratori che prestano la loro opera nei territori designati, e non già in zone diverse ancorché limitrofe, rimanendo del tutto irrilevante il carattere unitario del bacino lagunare e della zona portuale, onde avvantaggiare, dal punto di vista contributivo, esclusivamente le aree meno sviluppate dal punto di vista economico, escludendo espressamente le aree limitrofe, ricche di industrie, per le quali si riteneva non esservi necessità di sostegno territoriale datane dal piano regolatore generale”. |