Decesso del contribuente, a chi consegnare l’avviso di accertamento?
18 Maggio 2015
Poniamo il caso che sia deceduto il destinatario di un avviso di accertamento da parte delle Entrate; se esse non lo sanno, e provano a notificare la documentazione senza successo, a chi devono infine recapitarla? Sulla materia si è espressa la Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2015, n. 9717; in relazione al caso di una cartella IRPEF comunicata ad un contribuente il quale però era nel mentre morto. La Commissione Tributaria Regionale aveva già dato ragione agli eredi del contribuente, affermando che il decesso di quest'ultimo non legittimava la notificazione della cartella al suo ultimo domicilio: essa andava invece diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente. L'Agenzia, ricorrendo, ha fatto notare che la notificazione agli eredi va fatta se in precedenza è stata resa nota la morte del contribuente ai propri uffici; altrimenti, in mancanza di tale comunicazione, gli atti impositivi saranno notificati all'ultimo domicilio. Nel caso in esame, la Corte ha rivelato come vada considerata la nullità dell'operazione in quanto la morte del soggetto non va considerata equiparabile alla sua irreperibilità. Affermano i Giudici: “nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla documentazione prescritta dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna presso l'ultimo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità ovvero al rifiuto di ricevere l'atto”. |