Sequestro dei registri, carcere, fallimento: giustificano un mancato pagamento?

La Redazione
13 Maggio 2015

Un contribuente era stato arrestato per mancato pagamento IVA; i conti della S.p.A., poi fallita, della quale era legale rappresentante, erano stati sequestrati. Sono questi impedimenti validi? Per la Cassazione, con sentenza 19331/15, no.

Sfortuna, indubbiamente, ne aveva avuta molta: il materiale contabile della società della quale era legale rappresentante – poi fallita – era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, e lui era anche stato detenuto per due mesi per il reato di omessa dichiarazione IVA. Il contribuente, però, aveva impugnato la sentenza, affermando che gli era stato impossibile provvedere alla dichiarazione nei termini di legge, sia perché il materiale contabile era per l'appunto stato sequestrato un anno prima, sia perché egli era stato recluso, sia perché la società era poi stata dichiarata fallita, appena tre giorni dopo la scadenza del termine di presentazione.

Dunque? Queste motivazioni erano sufficienti per impedirgli di dichiarare l'IVA? Per la Cassazione, con sentenza dell'11 maggio 2015, n. 19331, certamente no. Già nella motivazione che il contribuente aveva impugnato, si leggeva che egli avrebbe potuto recedere dalla carica sociale, nonostante fosse stato raggiunto dal provvedimento di custodia detentivo: in questo modo, avrebbe permesso ad altri, con maggiore agibilità operativa, di provvedere alle dichiarazioni. Nemmeno il fatto che fosse stato chiesto il fallimento della società costituiva un impedimento ad assolvere gli obblighi fiscali. Neanche il sequestro dei registri è stato riconosciuto motivo valido: la legge, infatti, consente ai sensi dell'art. 258 del c.p.p. di ottenere copia dei documenti in sequestro, motivo per cui tale situazione non era un ostacolo insormontabile per provvedere alla dichiarazione.

Avendo egli personalmente amministrato la società, era perfettamente a conoscenza della sua operatività, nonché della misura IVA che avrebbe dovuto dichiarare e versare. Dichiarando le sue motivazioni come generiche e ricordando che è inammissibile il ricorso in Cassazione per motivi non specifici, i supremi Giudici non hanno potuto fare a meno che bocciare il ricorso.

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