È possibile il rimborso senza alcun riscontro dall’Agenzia?
13 Maggio 2015
È possibile ottenere il rimborso dell'IRAP su annualità passate, se alla domanda di rimborso regolarmente presentata non è seguita alcuna risposta? La vicenda da cui la Corte di Cassazione è partita per emettere il suo giudizio (si veda l'ordinanza n. 9277 del 7 maggio 2015) è quella di un contribuente che ha presentato regolare domanda di rimborso relativa a tre passate annualità: nella fattispecie, egli aveva chiesto il rimborso dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive relativo agli anni 1998-2000, non ricevendone una risposta negativa, ma un “silenzio rifiuto” da parte dell'Amministrazione. All'istanza da lui presentata nel 2002 era quindi seguito il nulla di fatto, interpretabile ed interpretato come un diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente non si era però arreso, ed aveva dunque presentato ricorso, dichiarato tuttavia inammissibile sia in primo grado che in appello. Per quale motivo? La Commissione Tributaria Regionale aveva sottolineato che il ricorso presentato dal contribuente era da considerarsi tardivo, perché presentato oltre i termini prescritti dalla Legge. La Cassazione ha però sottolineato come, risultando applicato il termine di 48 mesi prescritto dall'art. 38, D.P.R. 602/73, art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, l'unico termine applicabile era quello della prescrizione decennale, alla stregua dell'inequivocabile contenuto del citato dell'art. 21. Considerando dunque errata la decisione impugnata, la Corte ha cassato la precedente sentenza di Appello. |