Annullato l'avviso in caso di delega carente
08 Maggio 2015
Continuano le pronunce sulla legittimità degli atti amministrativi sottoscritti dai dirigenti senza che questi ne abbiano la giusta qualifica. L'argomento, come si saprà, è caldo, vista la recente sentenza della Consulta n. 37/2015 sull'invalidità degli atti sottoscritti dai funzionari nominati senza un regolare concorso. Nel caso di specie si è pronunciata la Commissione Tributaria provinciale di Brescia con sentenza n. 277/2015, sostenendo l'orientamento già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità con sent. 14942/2013, dove viene ribadito che “in caso di contestazione incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra....". Chiaramente dalla parte opposta le Entrate hanno sostenuto la legittimità e correttezza dell'avviso perché sottoscritto da persona avente la qualifica di direttore “Facente funzioni”, in particolare è stata allegata nota con la quale si specificava l'effettiva delega a seguito di periodo feriale del Direttore. Era, invece, necessaria l'esibizione di delega legittimamente conferita, con la chiara conseguenza che spetta all'Agenzia l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere con la presenza dell'eventuale delega. |