Identificazione della competenza in bilancio, non rileva la fatturazione

La Redazione
08 Maggio 2015

La Cassazione, con sentenza n. 9068/2015, si è espressa a riguardo al momento di individuazione della competenza dei costi per prestazioni di servizi fissandola con la data di ultimazione della prestazione.

Il momento in cui viene emessa la fattura non ha importanza: i costi dei servizi restano deducibili dalla società nell'esercizio in cui una prestazione viene ultimata, senza tener conto della data della fatturazione.

Su tale materia ha avuto modo di esprimersi la Cassazione, in merito al ricorso presentato dalle Entrate contro una S.r.l. L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'accertamento effettuato nei confronti della società, ha rilevato l'indebita deduzione di costi in difetto del principio della competenza, in particolare sosteneva che il costo fosse da riferirsi alla data di emissione della fattura o di un documento pro forma che riepilogava le prestazioni di servizio svolte.

La Corte, con sentenza del 6 maggio 2015, n. 9068 ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, ed ha ritenuto che le deduzioni della Commissione Tributaria Regionale fossero sbagliate, in quanto ha sostenuto che i costi per le prestazioni di servizi sono deducibili nell'esercizio in cui la prestazione viene ultimata, a prescindere dalla emissione e registrazione della fattura e dal pagamento di quest'ultima, ad eccezione dei costi per canoni locativi, assicurativi e altre prestazioni di servizi da cui da cui derivano corrispettivi periodici.

Secondo i Giudici della Cassazione, dunque, la Commissione Tributaria Regionale aveva sbagliato a ritenere deducibili i costi sostenuti dall'azienda, per servizi nell'esercizio nel quale è stata emessa la fattura. Pertanto, i costi devono trovare la deducibilità nell'esercizio ove vi sia la correlazione tra costo e ricavo nel rispetto della competenza economica temporale e non documentale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.