Tassazione sui contributi comunitari: è legittima o no?

La Redazione
08 Maggio 2015

Il caso di un contribuente (assolto) che aveva beneficiato di contributi per lo sviluppo all'agricoltura è finito in Cassazione: la Suprema Corte si è espressa con sentenza del 6 maggio 2015, n. 9041.

I contributi comunitari alle imprese, quali aiuto alla produzione, sono tassabili? In merito si è espressa la Cassazione, con sentenza 9041 del 6 maggio 2015, sostanzialmente affermando l'imponibilità secondo le disposizioni del “nuovo” Testo Unico (D.P.R. n. 917/1986), e la non concorrenza alla formazione del reddito in vigenza della “vecchia” normativa (D.P.R. n. 597/73).

Già secondo i Giudici di Appello, l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente indicato tra i ricavi del contribuente anche i contributi comunitari, laddove essi dovevano invece essere estranei alle componenti positive del reddito, in quanto non espressamente annoverati tra i ricavi ai sensi dell'art. 53, D.P.R. 597/73, ed altresì esclusi dalle sopravvenienze attive dall'art. 55 del medesimo Decreto.

Le Entrate però hanno voluto sottoporre alla Cassazione l'errata applicazione degli articoli, in quanto i contributi per l'aiuto al consumo – in questo caso dell'olio di oliva – configurerebbero quali contributi in conto di esercizio, e dovrebbero pertanto essere tassati quali ricavi, secondo quanto può emerge dalla lettura del D.P.R. n. 917/1986, che nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988, ne faceva esplicito riferimento all'art. 53 (attualmente artt. 57, per IRPEF e 85 per IRES).

La Suprema Corte si è rifatta alla precedente sentenza n. 4264/1992, facendo leva sul fatto che la normativa vigente ratione temporis non annoverava i contributi in conto esercizio dello Stato e degli altri Enti Pubblici (anche i Cee per l'aiuto al consumo all'olio di oliva) fra quelli che potevano concorrere alla formazione del reddito. A decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 917/1986, invece, detti contributi sono da considerarsi sicuramente imponibili.

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