IVA MOSS, rese note le modalità di riscossione
04 Maggio 2015
Addebito sul conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate ovvero tramite bonifico. Divieto totale di procedere alla compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Questi i limiti e le modalità per versare l'IVA che dovranno osservare i soggetti passivi aderenti ai regimi speciali MOSS (artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972). A stabilirlo è il MEF con Decreto direttoriale del 20 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di giovedì scorso (G.U. Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2015) e in vigore dal giorno dopo, il 1° maggio. Ecco cosa ne prevedono le disposizioni. Modalità di versamento Come accennato, sono due i modi per versare l'IVA:
Ecceden ze di versamento In caso di eccedenze (se l'ammontare dei versamenti effettuati risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione) le medesime saranno rimborsate entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. Mentre nell'ipotesi in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato, l'intero importo riscosso è rimborsato entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. |