Detrazioni ristrutturazione immobili, l'attività lavorativa prevale sulla classificazione catastale
04 Maggio 2015
L'attività svolta in un immobile prevale sulla sua classificazione catastale ai fini delle detrazioni IVA: lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza del 29 aprile 2015, n. 8628, prendendo in esame il caso di un contribuente contro il quale era ricorsa l'Agenzia delle Entrate. L'immobile era destinato ad abitazione, ma era utilizzato ai fini di lavoro, in quanto destinato all'attività di affittacamere per le vacanze estive: il contribuente, per l'Agenzia delle Entrate, aveva indebitamente detratto l'IVA sulle fatture per i lavori di ristrutturazione dell'immobile. La commissione tributaria regionale aveva già evidenziato come il contribuente fosse in possesso di licenza di affittacamere relativa agli immobili in categoria A2, che consentiva lo svolgimento di attività ricettive extra alberghiere in immobili con caratteristiche abitative. Per la CTR, infatti, l'attività di affittacamere “va oltre la mera locazione, configurando invece l'esercizio di imprese extra alberghiere in genere”. L'Agenzia, insistendo sulla pretesa indetraibilità dell'IVA su immobili di proprietà di un contribuente ancorché utilizzati per attività produttiva, sulla base dell'esclusiva classificazione catastale, ha proseguito il ricorso. Per la Cassazione, però, esso era infondato: il Giudice di appello aveva ragione, quando “escludeva che il diritto alla detrazione dell'IVA potesse essere negato in forza dell'astratta classificazione dell'immobile, […] dando invece prevalenza alla pacifica destinazione all'esercizio dell'attività”. I Giudici di Cassazione hanno sottolineato come il sistema IVA sia retto sia da principi di neutralità dell'imposta (che ne riversa il carico sul consumatore finale non imprenditore) sia di detraibilità di quanto pagato dall'imprenditore per l'acquisto di beni necessari alla propria attività: “nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per le merci […] e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati” (art. 17 Sesta Direttiva 388/77/CEE). |