Versamenti effettuati in ritardo, sforbiciata agli interessi
30 Aprile 2015
Dal 5,14% al 4,88%: questo il dato numerico che emerge dal Provvedimento Direttoriale (Prot. n. 59743/2015) pubblicato stamattina, 30 aprile, dall'Agenzia delle Entrate.
La nuova percentuale, con decorrenza dal 15 maggio p.v., si riferisce all'articolo 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: in base alla norma, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo - escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi - si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato in ragione annuale dalla Banca d'Italia.
L'assottigliamento della percentuale (-0,26%), si legge nel comunicato stampa diramato assieme al Provvedimento, appare coerente con la “leggera flessione” dei tassi bancari registrata nel corso del 2014. |