Verifiche oltre il termine, nessuna conseguenza per gli atti impositivi

La Redazione
27 Aprile 2015

Il superamento dei termini di durata delle verifiche fiscali previsto dallo Statuto del contribuente non ha effetti sulla validità dei conseguenti atti emessi dall'Amministrazione. È quanto si ricava dalla sentenza di Cassazione n. 7870/2015.

La verifica fiscale perdurata oltre i 30 giorni consentiti dall'art. 12 comma 5° dello Statuto del contribuente, non determina l'invalidità del PVC né dell'atto impositivo. Al superamento dei termini previsti per le verifiche fiscali non può essere estesa la sanzione d'invalidità prescritta per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui al successivo comma 7.

Sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza depositata lo scorso 17 aprile, n. 7870.

I rimedi a favore del contribuente in caso di verifiche superiori ai 30 giorni

In assenza di una specifica norma sanzionatoria, in caso di ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica oltre ai termini indicati dal menzionato comma 5, occorre applicare la disciplina dettata dal comma 6 per le eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l'ispezione. Ovvero il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi, potrà rivolgersi al Garante che a sua volta ha facoltà di richiamare gli uffici al rispetto delle norme e fare le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali.

Dunque, in ogni caso, per i Supremi Giudici è scongiurata tanto l'invalidità dell'atto impositivo, quanto la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo dell'Amministrazione.

Nessuna estensione analogica della sanzione prevista per il mancato rispetto del termine dilatorio

È esclusa ogni diretta corrispondenza tra le fattispecie del comma 5 e 7 (termine di 60 giorni, dopo la consegna del PVC, per l'emanazione dell'atto impositivo) essendo diversi oggetto e interessi tutelati: nel comma 5, il comportamento materiale dei funzionari e l'interesse negativo del contribuente alla presenza di soggetti estranei presso la sua attività, nel comma 7, il provvedimento tributario e la corretta formazione del rapporto tributario.

Con la conseguenza che, oltre ai rimedi offerti dal citato comma 6 (rivolgersi al Garante), la verifica perdurata oltre i termini, come in ogni caso di difformità della condotta dallo schema legale, configura un illecito che se produttivo di danno determina la responsabilità patrimoniale, salvo sempre l'eventuale responsabilità disciplinare del funzionario pubblico.

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