Split payment: del pagamento dell’IVA è responsabile la P.A.
24 Aprile 2015
Fra i tanti chiarimenti presenti nella Circolare 15/E dello scorso 13 aprile (di cui abbiamo dato conto nella nostra news del 14 aprile scorso), ve ne sono alcuni che riguardano i profili sanzionatori applicabili nella disciplina del c.d. “Split payment”. Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, che prevede che nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, ecc…, l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti e non dai cedenti o prestatori. Sono dunque le P.A. le uniche responsabili del versamento dell'IVA all'Erario e, conseguentemente, “l'omesso o il ritardato versamento all'erario (per conto del fornitore) è sanzionato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997”. Le somme dovute saranno riscosse dall'Agenzia delle Entrate attraverso le procedure di cui all'art. 1, co. 421, Legge n. 311/2004, ovvero con atto di recupero motivato notificato al contribuente.
Sempre rimanendo nell'ambito dei profili sanzionatori della fattispecie in commento, è opportuno segnalare che la fattura che non contenga l'indicazione “scissione dei pagamenti” o, “split payment”, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.032 a € 7.746 ex art. 9, c. 1, D.Lgs. 471/1997, salvo il caso in cui il contribuente si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla Pubblica Amministrazione “in merito alla riconducibilità della medesima nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare” (cfr. paragrafo 13, Circolare 15/E/2015). In ultimo ricordiamo l'importante precisazione dell'Agenzia delle Entrate: le disposizioni sanzionatorie testé riassunte non sono applicabili nel periodo antecedente all'emanazione della Circolare 15/E/2015 (pubblicata in data 13 aprile 2015), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, c. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. |