Il rimborso parziale è un vero e proprio atto di rigetto

La Redazione
24 Aprile 2015

Con la sentenza n. 8195/2015 la Corte di Cassazione torna a ribadire la natura di atto di rigetto del rimborso parziale per la parte non rimborsata: chi vuole opporsi deve provvedere alla tempestiva impugnazione e non presentare un'ulteriore istanza del medesimo credito.

Chi intende opporsi al rimborso solo parziale del credito esposto in dichiarazione deve affrettarsi a impugnare l'atto di rimborso medesimo che, se da una parte riconosce il credito, dall'altra è a tutti gli effetti atto di rigetto della parte non rimborsata. Dunque, il comportamento da adottare per il contribuente è evitare di proporre un'altra istanza di riconoscimento del credito per la parte insoddisfatta, ma impugnare l'atto di rimborso parziale entro 60 giorni dalla notifica.

È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione del 22 aprile scorso, n. 8195, con cui viene disconosciuto il diritto al rimborso del contribuente che non impugnava il primo atto (rimborso parziale) ma impugnava il formale diniego espresso dall'Amministrazione a seguito dell'ulteriore richiesta del rimborso presentata.

L'orientamento della Corte in materia

Con la sentenza i Supremi Giudici sono rimasti fedeli al proprio orientamento interno secondo cui il rimborso parziale “costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione” e che, per contro, “deve ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso … con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile”(Cass. civ. n. 14846/2008).

Il caso di specie è perfettamente aderente all'ipotesi contemplata dalla citata giurisprudenza di legittimità: esposto il credito in dichiarazione, la società veniva rimborsata di una sola parte. Molti anni dopo la contribuente con una seconda istanza chiedeva nuovamente il rimborso, impugnando il conseguente diniego opposto dall'Amministrazione. Ma ormai era tardi.

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