Dati MOSS, pubblicati gli schemi per la trasmissione

La Redazione
24 Aprile 2015

Con il Provvedimento n. 56191 diffuso ieri, l'Agenzia delle Entrate ha approvato gli schemi di dati da trasmettere telematicamente ai fini dell'applicazione del regime speciale IVA denominato “Mini One Stop Shop”, che eviterà ai fornitori di identificarsi in ogni Stato membro in cui vengono effettuate le operazioni.

Sono pronti gli schemi per la trasmissione telematica dei dati MOSS attraverso il Mini Sportello Unico, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad approvarli ieri con il Provvedimento prot. n. 56191.

Che cos'è il MOSS e a che cosa serve

Il “Mini One Stop Shop”, è il regime IVA opzionale introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 (che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE) come semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione IVA applicabile ai servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e ai servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C). Per tali operazioni, infatti, la tassazione IVA avviene ora nello Stato membro del consumatore finale e non più in quello del prestatore. Registrandosi al Mini sportello gli operatori (soggetti nazionali, stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro), potranno dichiarare e versare l'IVA dovuta senza più doversi identificare in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazione al fine di espletare gli adempimenti IVA.

I nuovi schemi allegati al provvedimento

Al fine di aderire al Moss, i soggetti interessati dovranno compilare e trasmettere in via telematica una richiesta che ricalchi:

  • lo schema dell'allegato A al provvedimento, se soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro (cd. Regime non UE). Gli stessi dovranno poi seguire lo schema C per presentare la dichiarazione IVA Trimestrale, anche in assenza di operazioni IVA, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento;
  • lo schema dell'allegato B, se soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, compresi quelli domiciliati o residenti fuori dall'UE ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano (cd. Regime UE). Tali soggetti, quanto alla dichiarazione IVA trimestrale, sempre da presentare entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, dovranno seguire lo schema contenuto nell'allegato D.

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