Sui limiti ai contanti nessuna disparità di trattamento
24 Aprile 2015
Nessuna disparità di trattamento tra operatori di diversa nazionalità nelle misure di contrasto all'evasione fiscale che limitano l'uso del contante, piuttosto una maggiore tracciabilità dei movimenti finanziari. È quanto ha chiarito il sottosegretario Enrico Zanetti in Commissione Finanze nel delinaere il quadro degli strumenti da adottare per combattere evasione ed elusione fiscale. L'Agenzia delle Entrate, come noto, svolge istituzionalmente attività di controllo sul fronte dell'individuazione dei fenomeni evasivi ed elusivi attraverso un'attenta analisi del rischio basata sul patrimonio informativo.
La disciplina che limita l'impiego del contante (D.Lgs. n. 231/2007), in particolare, impedisce ai cittadini italiani di effettuare pagamenti superiori a 1.000,00 euro senza però determinare un vantaggio competitivo a favore degli stranieri.
La deroga dei pagamenti oltre i 999,99 euro e fino ai 15mila euro, per altro verso, è fruibile solo a condizione che ci sia stata una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate dove occorrerà indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. A questo punto il commerciante o l'agenzia dovranno richiedere fotocopia del passaporto del turista unitamente ad un'autocertificazione di non possedere «la cittadinanza italiana né di uno dei paesi Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia». In definitiva, nessuna disparità di trattamento tra i soggetti di diversa nazionalità, piuttosto il raggiungimento di un doppio fine:
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