Evasione, sequestrate anche le case intestate a figlio e nuora
23 Marzo 2015
Il concetto di “disponibilità di un bene” può essere molto più ampio di quello che s'immagina: ad esempio, è lecito ritenere che il padre che acquisti al figlio e alla nuora degli immobili, avendo sopportato lui i costi, abbia la disponibilità degli stessi. Così avviene quando si ragiona in termini di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'equivalente (322 ter c.p.), emesso a seguito di indagini per reati tributari, e consentito solo sui beni nella disponibilità dell'indagato. Tra questi, anche tutti quelli acquistati, in tutto o in parte, con il suo denaro. È quanto si ricava dalla sentenza di Cassazione del 19 marzo scorso, n. 11497, con cui la Corte respinge i ricorsi riuniti di padre (indagato di evasione), figlio e nuora e lascia invariati i decreti di sequestro spiccati dal Tribunale.
Per il sequestro, basta la prova che il bene sia stato acquistato con il denaro dell'indagato Come chiarito dalla Corte, nel caso di sequestro di beni intestati ad altri, è necessario dimostrare in termini di “qualificata probabilità” che l'intestazione fittizia e che la proprietà degli stessi sia dell'indagato, il quale ne abbia la sostanziale disponibilità. E la prova che il bene sia stato acquistato con i soldi dell'indagato, per i Supremi Giudici, “integra tale qualificata probabilità”.
Il legame familiare non impedisce la misura Al pari di tutti gli altri, anche per i familiari intestatari dei beni sequestrati, valgono le stesse regole. Questa la soluzione a cui arrivano i Supremi Giudici che, lungi dal voler frustare la legittima aspirazione del padre a compiere erogazioni liberali nei confronti del figlio, la ritengono l'unica compatibile con la ratio dell'istituto della confisca dell'equivalente, che viceversa verrebbe aggirata con la semplice intestazione “a mogli, figli, fratelli, sorelle, etc”. |