Sospeso il pagamento del credito IVA per chi non paga le rate
23 Marzo 2015
È legittimo disporre il fermo amministrativo, ovvero sospendere il pagamento, del rimborso IVA da circa 200 mila solo perché il contribuente - creditore non ha pagato una rata del condono che ha richiesto, per altre ragioni, all'Amministrazione o per via dell'irregolarità dei rapporti con i clienti? La risposta è sì. Sì, perché la Pubblica Amministrazione che vanti a qualsiasi titolo un credito verso il terzo avente diritto a somme dovute da altre amministrazioni, può legittimamente chiederne la sospensione del pagamento, che andrà eseguita sin da subito, in attesa del provvedimento definitivo. È quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza depositata il 18 marzo scorso, n. 5349, con cui viene respinto il ricorso del contribuente e confermata la decisione di merito che disponeva il fermo amministrativo.
Per l'applicazione del fermo non occorre il pericolo di perdere le somme Il provvedimento di fermo (art. 69, R.D. 2440/1923), chiarisce la Corte rifacendosi alla propria giurisprudenza passata (sent. n. 9246/2013), costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della P.A., volto a salvaguardare l'eventuale compensazione del debito e del credito “anche se non attualmente liquido ed esigibile”. Ai fini dell'adozione, richiede esclusivamente il “fumus boni iuris” della ragione di credito vantata dall'amministrazione, intendendosi il “fumus” come “non irragionevolezza della pretesa”, non occorrendo l'eventuale “periculum in mora”. Senza che tale soluzione violi i principi costituzionali. |