Custode condannato per violazione di sigilli, anche se integri

La Redazione
23 Aprile 2015

Si considerano violati i sigilli apposti dalla Guardia di Finanza anche se ritrovati integri, in assenza di materiale effrazione. Il vincolo di immodificabilità della cosa può essere frustato da “qualsiasi attività”. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16334/2015.

A fronte del mancato ritrovamento, presso i locali a cui sono stati apposti i sigilli, della documentazione acquisita dalla GdF, il custode giudiziario è colpevole del reato di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.), anche se quest'ultimi vengono trovati integri.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza del 20 aprile 2015, n. 16334, confermando la condanna a sei mesi di reclusione e 103 euro di multa, condizionalmente sospesa, emessa nei confronti del custode (nonché figlio del titolare del negozio interessato dall'accertamento) .

Quali elementi hanno fatto scattare la condanna

Prescindendo dall'integrità dei sigilli, ritenuta irrilevante, i Giudici di merito fondavano la responsabilità del custode-figlio sulla sparizione di molti documenti: non erano state rinvenute 7 cartelle su 20 in tema di finanziamenti interni, era stato trovato “pressoché vuoto” lo schedario contenente “numerosissimi” buoni consegna, mancavano i pagamenti POS mentre la documentazione bancaria era stata “ampiamente” sottratta.

Il principio espresso dalla Corte

I Supremi Giudici, aditi dal condannato, hanno confermato la sentenza di merito perché ritenuta conforme al costante indirizzo secondo cui il vincolo di immodificabilità della cosa “può essere frustato da qualsiasi attività, che, anche in assenza di materiale effrazione, violi la funzione strumentale e funzionale del sigillo”. Funzione che, come chiarito, consiste nell'identificare esattamente il bene e nell'intimare a chiunque di astenersi da “qualsiasi atto che possa, comunque, alterare l'indisponibilità della cosa”.

Il fatto di essere figlio (oltre che custode) non scrimina

Il custode giudiziario, destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza, risponde della violazione salvo riesca a dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore. La responsabilità penale resta anche se si tratta del figlio, come nel caso di specie, ove il medesimo era anche delegato del titolare dell'attività sottoposta a verifica (assente perché all'estero), nonché impiegato nella stessa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.