Contabilità in nero, per difendersi non basta una ricostruzione “alternativa”

La Redazione
22 Aprile 2015

Annullata la sentenza di merito che libera dall'accertamento induttivo il contribuente capace di offrire una ricostruzione alternativa alla documentazione extracontabile rinvenuta dall'Amministrazione. Occorre la prova contraria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 7837/2015.

Per difendersi dall'accertamento induttivo scattato per via del ritrovamento di contabilità in nero, non basta contestare le presunzioni dell'ufficio con una “ricostruzione alternativa”, ma occorre fornire puntuale prova contraria.

È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione depositata il 17 aprile scorso, n. 7837, con cui viene annullata la precedente pronuncia di merito che, in forza della “ricostruzione alternativa” fornita dal contribuente, lo liberava dall'avviso per IVA, IPREF e IRAP.

La decisione di merito

La CTR, a fronte della documentazione extracontabile, costituita in gran parte da commissioni ma non accompagnata da buoni di consegna o altro che attestasse l'effettivo intervento di transazioni in nero, e delle contestuali giustificazioni fornite dal contribuente (alcune operazioni erano state imputate ad esercizi diversi perché la transazione si era concretizzata successivamente), annullava l'avviso emesso dall'Ufficio. In particolare, riteneva che la ricostruzione del contribuente avesse dimostrato l'avvenuta duplicazione di voci.

La decisione della Corte di Cassazione

Di parere opposto i Supremi Giudici: in ipotesi di rinvenimento della contabilità in nero non è sufficiente che il contribuente contesti i dati posti dall'Amministrazione a base dell'avviso, semplicemente prospettando ricostruzioni alternative, “gravando invece sul medesimo contribuente l'onere di fornire … prova contraria a quella presuntiva riveniente dalla documentazione extracontabile”.

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