Società non operative, l’Ufficio non è tenuto a dimostrare l’intento elusivo

La Redazione
16 Aprile 2015

L'Amministrazione può negare il rimborso IVA alla società ritenuta non operativa, senza dover dimostrare l'intento elusivo da parte dell'ente contribuente. È quanto affermano i Giudici di Cassazione nell'ordinanza n. 7534/2015.

Ritenuta non operativa una società, sulla scorta della sussistenza dei presupposti di cui alle Leggi n. 662/96 e n. 724/94, l'Ufficio ha facoltà di negarle il rimborso IVA richiesto, senza ulteriori oneri probatori. È la società contribuente, in sede di contestazione del diniego opposto, a dover dimostrare l'insussistenza dell'intento elusivo.

È quanto si ricava dall'ordinanza di Cassazione, del 14 aprile scorso, n. 7534, con cui la Corte, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione, ha posto nel nulla la sentenza di appello che, in assenza della dimostrazione dell'intento elusivo da parte dell'Ufficio, annullava il diniego al rimborso IVA opposto alla società che ancora non conseguiva ricavi e redditi.

La decisione d'Appello

La CTR, a fronte della “evidente” dimostrazione da parte della società di aver acquistato un suolo edificatorio, di avere effettuato lavori di costruzione di un immobile per l'esercizio dell'attività, di aver ottenuto per la realizzazione un finanziamento pubblico e di non aver potuto iniziare l'attività a causa di “una serie di situazioni oggettive”, annullava il diniego ritenendo che l'Ufficio non potesse considerarla una società di comodo stante la mancata prova dell'intento elusivo. Intento che, per i giudici d'Appello, non poteva essere dedotto dal solo fatto della mancata operatività.

La decisione di Cassazione

Di parere opposto la Cassazione, che rimprovera alla CTR di aver invertito l'onere della prova, violando la prescrizione del combinato disposto degli artt. 30, Legge n. 724/94 e 37-bis, D.P.R. 600/73: le disposizioni antielusive possono essere disapplicate solo “qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”, ovvero quando offra “una dimostrazione nitida delle ragioni di fondatezza dell'istanza di disapplicazione”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.