Le novità sul ravvedimento operoso spiegate dalla FNC

La Redazione
16 Aprile 2015

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con Circolare diffusa nella giornata di ieri, ha fornito alcune utili indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità in merito al ravvedimento operoso. Il documento tiene anche conto delle precisazioni da ultimo veicolate con la Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con Circolare datata 15 aprile, ha fornito alcune utili indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito al ravvedimento operoso. Il documento tiene anche conto delle precisazioni da ultimo veicolate con la Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.

L'obiettivo della modifica operata dal Legislatore, come noto, è quello di consentire un'applicazione molto più estesa dell'istituto della regolarizzazione spontanea, sia in termini temporalmente più ampi sia in caso di contestazioni già a conoscenza del soggetto passivo, in tal modo superando la previsione di cui al primo periodo dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui il ravvedimento è precluso qualora la violazione sia stata già constatata, o se siano iniziate attività di controllo quali accessi ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Il contribuente, dunque, potrà accedere alla regolarizzazione anche in presenza di controlli già iniziati e di contestazioni già avvenute, purché l'oggetto di quest'ultime siano tributi “amministrati dall'Agenzia delle Entrate”.

In particolare, si apprende dal documento della Fondazione, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità consistono in:

  • inserimento del limite temporale di 90 giorni, per tutte le sanzioni, ove la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo;
  • inserimento della causa ostativa che viene differita dall'inizio del controllo fiscale alla notifica dell'atto impositivo;
  • il ravvedimento inoltre è possibile senza limiti temporali, anche se la riduzione della sanzione decresce con l'aumentare del tempo in cui avviene il ravvedimento stesso.

Il lavoro si sofferma, poi, anche sull'illustrazione dei limiti entro cui l'Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il frazionamento dei versamenti relativi al ravvedimento operoso e in che misura e a quali condizioni sia possibile avvalersi del ravvedimento c.d. “parziale”, evidenziando, a quest'ultimo riguardo, alcuni profili di criticità che derivano dall'interpretazione della stessa prassi amministrativa.

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