Ipoteche Equitalia, nulle anche quelle antecedenti all’obbligo di comunicazione
15 Aprile 2015
L'omessa comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602/1973, determina inesorabilmente l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia per i crediti tributari vantati nei confronti del contribuente. A prescindere dalla data dell'iscrizione, che sia intervenuta prima o dopo l'entrata in vigore dell'obbligo della menzionata comunicazione preventiva. Questo il recente insegnamento offerto dalle Sezioni Unite (sent. n. 19667/2014) che viene costantemente recepito dalle sezioni semplici, per ultimo dalla Sesta civile –T nella sentenza del 13 aprile scorso, n. 7438.
La rilevanza del contraddittorio prodromico all'ipoteca Come chiarito dal massimo consesso di piazza Cavour, l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione è nulla, “in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale”. Attivazione che avviene mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto, o provvedimento, che incide negativamente sui suoi diritti e interessi, determinandone una lesione.
Annullate anche le iscrizioni antecedenti all'obbligo di comunicazione preventiva A finire annullate, tutte le iscrizioni, anche quelle anteriori all'introduzione del menzionato comma 2 bis dell'art. 77 (avvenuta ad opera del D.L. n. 70/2011): si deve ritenere, infatti, che, anche nel regime antecedente, l'Amministrazione fosse obbligata a comunicare preventivamente l'iscrizione al contribuente, concedendogli un termine, fissato in trenta giorni dalle Sezioni Unite, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. |