Case intestate alla moglie e auto di grossa cilindrata, ma i redditi ci sono
14 Aprile 2015
In caso di accertamento sintetico, fondato su spese sostenute per “incrementi patrimoniali”, la prova contraria di cui è onerato il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte “e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati”. La disponibilità è idonea “da sola” a superare la presunzione dell'Amministrazione circa l'insufficienza del reddito dichiarato. È quanto afferma la Sesta sezione civile – T di Cassazione, nella sentenza del 10 aprile scorso, n. 7339, aderendo al nuovo e più favorevole orientamento giurisprudenziale sorto sul tema (Cass. sent. n. 6396/2015).
I fatti di causa A cadere nel redditometro dell'Amministrazione, i tre appartamenti comprati dal contribuente e intestati alla moglie, oltre all'acquisto di un'autovettura di grossa cilindrata. Presentato ricorso verso gli avvisi ricevuti, il contribuente veniva liberato dai Giudici tributari dalle pretese impositive, dopo aver dimostrato di disporre dei redditi necessari per far fronte alle menzionate spese. In particolare, i Giudici d'Appello, ritenevano che la documentazione presentata fosse idonea a giustificare gli investimenti immobiliari (si trattava di rimborsi di finanziamenti effettuati a favore di società oltre ai redditi dichiarati in somme cospicue), in ragione delle movimentazioni bancarie desunte dagli estratti-conto allegati in copia all'appello incidentale.
La decisione della Corte
C onfermando quanto deciso dalla CTR e respingendo il ricorso dell'Amministrazione, gli Ermellini, negano la pretesa violazione dell'art. 38, c. 6, D.P.R. n. 600/73, ribadendo che al contribuente è richiesto semplicemente di vincere la presunzione “semplice o legale che sia” che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti o gli incrementi, “con la qual cosa il fatto presuntivo esposto dall'Ufficio cessa di produrre i propri effetti”. Tenuto presente che, i destinatari dell'accertamento sintetico, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, “sicché ad essi non si può estendere la logica che preside agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti bancari” e nemmeno li si può “gravare” della puntuale dimostrazione della correlazione causale tra il tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale. |