Tares
10 Febbraio 2015
Introduzione
L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a partire dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Esso ha natura tributaria ed è composto da due distinti prelievi a copertura dei seguenti costi:
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento, prevedere, in luogo del tributo, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (dunque dovrebbe essere assoggettata ad IVA), gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicando comunque la TARES limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
Oggetto Il presupposto della TARES è analogo a quello della TARSU, e cioè il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; non rileva quindi l'effettiva formazione di rifiuti, ma la semplice attitudine dei locali e delle aree a produrre rifiuti in ragione dell'attività svolta. Sono escluse dalla tassazione, così come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013:
Soggetti passivi
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano, in comune i locali o le aree stesse (es. condomini). Nel caso in cui i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Tutti gli altri obblighi restano però a carico dei singoli occupanti in uso esclusivo i locali e le aree. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello steso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (e non quindi dall'utilizzatore). Il tributo è dovuto per anno solare. Al suo interno si individuano due componenti:
Superficie assoggettabile al tributo
La superficie assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; ciò, sia per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, che per le altre unità immobiliari quali immobili a destinazione speciale o particolare – gruppi catastali D e E – e le aree scoperte.
A tale riguardo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o TIA 2.
Il criterio della superficie calpestabile sarà utilizzato, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sino a quando non ci sarà il definitivo allineamento dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune. Solo allora rileverà, come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Tale superficie può, tuttavia, essere già utilizzata ai fini dell'attività di accertamento. I Comuni comunicheranno ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. In pratica la tariffa è determinata in modo tale da assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, in relazione:
La determinazione avviene secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, c.d. metodo normalizzato, già in uso nei Comuni che applicavano la TIA. All'importo dovuto in relazione alla superficie, si applica poi un'addizionale, c.d. TEFA (tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente), nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (dall'1% al 5% sull'importo della TARES, escludendo la maggiorazione per i servizi indivisibili). In sintesi, la tariffa si compone di:
Per le utenze domestiche, l'insieme dei costi fissi va poi ragguagliato alla superficie e corretto alla luce di un coefficiente di adattamento in funzione delle zone d'Italia e del numero dei componenti del nucleo familiare. I costi variabili, invece, vanno parametrati alla quantità di rifiuti prodotti, alla luce di un coefficiente di adattamento che esprime la produttività del locale sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, i collegi, le case di riposo, conventi, ecc.), i costi fissi, raffrontati alla superficie, sono poi visti alla luce del coefficiente di produzione che esprime la potenziale produzione di rifiuti secondo la tipologia di attività distinta per zone e numero di abitanti. Riduzioni
Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni della tariffa nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
- abitazioni con unico occupante;
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, prevedendo anche una modulazione;
- in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo (riduzioni tariffarie, esenzioni, anche ulteriori rispetto a quelle sopraelencate, ecc.) entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
Dichiarazione
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento.
Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico i ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Pagamento
Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
In generale, il pagamento per l'anno di riferimento è effettuato, mediante il modello di pagamento F24 oppure con bollettino di conto corrente postale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. I Comuni, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, possono variare le scadenze e il numero delle rate di versamento che devono, comunque, deliberare e pubblicare (anche sul sito Internet dell'Ente) almeno 30 giorni prima rispetto all'obbligo del pagamento, come anche chiarito dalla Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013.
Per il versamento delle prime due rate del 2013, il D.L. 35/2013 ha previsto che i Comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia1 o della TIA2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme saranno scomputate dal calcolo dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013).
Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio (art. 1-bis D.L. 1/2013), ferma restando la facoltà per il Comune di anticiparlo o posticiparlo ulteriormente.
Inoltre, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei Comuni, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato (o dovuto), nel 2012, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA2.
Stesso discorso per le occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell'anno precedente. A dicembre del 2013, è poi previsto il versamento a conguaglio sulla componente ambientale, in base alle tariffe definitive stabilite dai Comuni.
Sempre per il 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari ad euro 0,30 per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino ad euro 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni possono affidare la gestione del tributo o della tariffa corrispettiva, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Maggiorazione e disposizioni per il 2014
Maggiorazione
L'art. 10 del D.L. 35/2013 ha disposto che la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni, sarà versata in unica soluzione insieme all'ultima rata del tributo, che l'art. 14 del D.L. 201/2011 fissa ad ottobre.Per il pagamento si dovrà utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale. Non potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali e il gettito andrà interamente allo Stato.
Disposizioni per gli anni 2013 e 2014
L'art. 5 del D.L. n. 102/2013, ha previsto per l'anno 2013 che i Comuni, con apposito regolamento da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, possano stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE: L'art. 5 in definitiva concede la facoltà ai Comuni di intervenire sulla componente rifiuti della Tares, comunque dovuta nella misura di euro 0,30 a metro quadro. Il richiamo al principio comunitario “chi inquina paga”, determina l'impossibilità di continuare ad applicare tout court le vecchie tariffe Tarsu, spesso basate soltanto sulla redditività delle utenze. Le tariffe devono, pertanto, essere proporzionate rispetto al volume o alla natura dei rifiuti prodotti (Corte di Giustizia UE, sent. del 16 luglio 2009).
Assicurazione all'Erario del gettito della maggiorazione per il 2013
In merito alla disposizione dell'art. 5, il MEF con la Risoluzione n. 9 del 9 settembre 2013, ha ribadito che deve essere assicurato all'Erario, entro l'anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.
Infatti, il citato comma 4 dell'art. 5 D.L. n. 102/2013 prevede espressamente che il Comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. Qualora l'Ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
Nella Risoluzione si evidenzia, inoltre, che tali adempimenti sono necessari, oltre che per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato 2013, anche per determinare la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l'entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Posticipazione delle rate al 2014
La citata Risoluzione, infine, affronta la problematica relativa alla possibilità per l'ente locale di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l'anno 2013.
Accertamento
I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e di controllo sono attribuiti a un funzionario responsabile. Quindi può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.
Ai fini dell'accertamento, i Comuni, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, possono considerare come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Tale riferimento dovrebbe valere come presunzione legale, e pertanto il contribuente dovrebbe poter dimostrare che la superficie calpestabile è inferiore all'80% della superficie catastale.
Per la rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete il Comune può emettere avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della denuncia, ovvero, nell'ipotesi di denuncia omessa, a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto presentando apposita istanza al Comune entro 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune ha l'obbligo, entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, di procedere al rimborso delle somme aumentate degli interessi il cui tasso è determinato da ciascun Comune; in assenza di determinazione si applica l'interesse legale.
I Comuni disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
Sanzioni
L'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 disciplina le sanzioni in materia di TOSAP. In particolare:
A partire dal 2013 la mancata, incompleta o infedele risposta, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, al questionario inviato dal funzionario responsabile della TARES sarà punita con sanzione da 100 a 500 euro.
Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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