Tributario
10 Febbraio 2015

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, istitutivo della TARES, ha previsto che dal 1° gennaio 2013 tutti i Comuni devono istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.La TARES è dovuta per locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in grado di produrre rifiuti urbani. Il punto di partenza per stabilire l'ammontare della tariffa è la definizione dell'area disponibile, nonché l'uso dell'immobile e l'attività svolta. Da questi elementi, la quantificazione e la qualità del materiale di scarto mediamente prodotto in quelle condizioni.L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei Comuni le informazioni sulle superfici degli immobili a destinazione ordinaria iscritti nel catasto urbano, complete di planimetria. Pertanto, i Comuni potranno attingere dalla banca dati del Catasto le informazioni relative alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, definite secondo il regolamento disciplinato dal D.P.R. 138/1998. Tra le notizie a disposizione, l'identificativo, l'intestatario e l'indirizzo dell'immobile.Il tributo potrà essere applicato sull'80% della superficie catastale.Con la Risoluzione del 9 settembre 2013, n. 9 il MEF ha ribadito che deve essere assicurato all'Erario, entro l'anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui la decreto 201 del 2011, la stessa risoluzione ha affrontato anche la problematica relativa alla possibilità per l'ente locale di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l'anno 2013.
Introduzione

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a partire dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Esso ha natura tributaria ed è composto da due distinti prelievi a copertura dei seguenti costi:

  • costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
  • costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (gestione delle strade, illuminazione, sicurezza).

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento, prevedere, in luogo del tributo, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (dunque dovrebbe essere assoggettata ad IVA), gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicando comunque la TARES limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Oggetto, soggetti passivi e determinazione del tributo

Oggetto

Il presupposto della TARES è analogo a quello della TARSU, e cioè il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; non rileva quindi l'effettiva formazione di rifiuti, ma la semplice attitudine dei locali e delle aree a produrre rifiuti in ragione dell'attività svolta.

Sono escluse dalla tassazione, così come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013:

  • Balconi, terrazzi, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni. Continua, quindi, ad essere tassata l'area scoperta operativa, come avveniva anche con la Tarsu;
  • Le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (è quindi tassato l'alloggio del portiere).

Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque

possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano, in comune i locali o le aree stesse (es. condomini).

Nel caso in cui i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Tutti gli altri obblighi restano però a carico dei singoli occupanti in uso esclusivo i locali e le aree.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello steso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (e non quindi dall'utilizzatore).

Il tributo è dovuto per anno solare.

Al suo interno si individuano due componenti:

  • una relativa al servizio di gestione dei rifiuti, calcolata in base ad una tariffa determinata come di seguito illustrato e commisurata ad anno solare e alla superficie;
  • l'altra, relativa ai costi dei servizi indivisibili, applicando all'unità di superficie una maggiorazione.
Superficie assoggettabile al tributo

La superficie assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; ciò, sia per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, che per le altre unità immobiliari quali immobili a destinazione speciale o particolare – gruppi catastali D e E – e le aree scoperte.

A tale riguardo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o TIA 2.

Il criterio della superficie calpestabile sarà utilizzato, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sino a quando non ci sarà il definitivo allineamento dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune. Solo allora rileverà, come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Tale superficie può, tuttavia, essere già utilizzata ai fini dell'attività di accertamento.

I Comuni comunicheranno ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Tariffa, riduzioni

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. In pratica la tariffa è determinata in modo tale da assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, in relazione:

  • alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per lo opere ed ai relativi ammortamenti;
  • alle qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
  • ai costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La determinazione avviene secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, c.d. metodo normalizzato, già in uso nei Comuni che applicavano la TIA. All'importo dovuto in relazione alla superficie, si applica poi un'addizionale, c.d. TEFA (tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente), nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (dall'1% al 5% sull'importo della TARES, escludendo la maggiorazione per i servizi indivisibili).

In sintesi, la tariffa si compone di:

  • una parte fissa: somma dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, costi amministrativi, costi generali di gestione, costi comuni, costi per ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito;
  • una parte variabile: somma dei costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento e smaltimento, costi di raccolta differenziata per materiale, costi di trattamento e riciclo dei rifiuti solidi e urbani.

Per le utenze domestiche, l'insieme dei costi fissi va poi ragguagliato alla superficie e corretto alla luce di un coefficiente di adattamento in funzione delle zone d'Italia e del numero dei componenti del nucleo familiare. I costi variabili, invece, vanno parametrati alla quantità di rifiuti prodotti, alla luce di un coefficiente di adattamento che esprime la produttività del locale sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, i collegi, le case di riposo, conventi, ecc.), i costi fissi, raffrontati alla superficie, sono poi visti alla luce del coefficiente di produzione che esprime la potenziale produzione di rifiuti secondo la tipologia di attività distinta per zone e numero di abitanti.

Riduzioni

Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni della tariffa nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

  • nella misura massima del 30%:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute e disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

  • almeno del 60%:

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, prevedendo anche una modulazione;

  • almeno dell'80%:

- in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo (riduzioni tariffarie, esenzioni, anche ulteriori rispetto a quelle sopraelencate, ecc.) entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dichiarazione, Pagamento

Dichiarazione

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento.

Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico i ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Pagamento

Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

In generale, il pagamento per l'anno di riferimento è effettuato, mediante il modello di pagamento F24 oppure con bollettino di conto corrente postale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. I Comuni, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, possono variare le scadenze e il numero delle rate di versamento che devono, comunque, deliberare e pubblicare (anche sul sito Internet dell'Ente) almeno 30 giorni prima rispetto all'obbligo del pagamento, come anche chiarito dalla Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013.

Per il versamento delle prime due rate del 2013, il D.L. 35/2013 ha previsto che i Comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia1 o della TIA2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme saranno scomputate dal calcolo dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013).

Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio (art. 1-bis D.L. 1/2013), ferma restando la facoltà per il Comune di anticiparlo o posticiparlo ulteriormente.

Inoltre, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei Comuni, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato (o dovuto), nel 2012, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA2.

Stesso discorso per le occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell'anno precedente. A dicembre del 2013, è poi previsto il versamento a conguaglio sulla componente ambientale, in base alle tariffe definitive stabilite dai Comuni.

Sempre per il 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari ad euro 0,30 per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino ad euro 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni possono affidare la gestione del tributo o della tariffa corrispettiva, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

Maggiorazione e disposizioni per il 2014

Maggiorazione

L'art. 10 del

D.L. 35/2013

ha disposto che la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni, sarà versata in unica soluzione insieme all'ultima rata del tributo, che l'art. 14 del D.L. 201/2011 fissa ad ottobre.

Per il pagamento si dovrà utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale. Non potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali e il gettito andrà interamente allo Stato.

Disposizioni per gli anni 2013 e 2014

L'art. 5 del D.L. n. 102/2013, ha previsto per l'anno 2013 che i Comuni, con apposito regolamento da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, possano stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE:
• commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
• determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
• commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
• introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

L'art. 5 in definitiva concede la facoltà ai Comuni di intervenire sulla componente rifiuti della Tares, comunque dovuta nella misura di euro 0,30 a metro quadro. Il richiamo al principio comunitario “chi inquina paga”, determina l'impossibilità di continuare ad applicare tout court le vecchie tariffe Tarsu, spesso basate soltanto sulla redditività delle utenze. Le tariffe devono, pertanto, essere proporzionate rispetto al volume o alla natura dei rifiuti prodotti (Corte di Giustizia UE, sent. del 16 luglio 2009).



Il Comune dovrà predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle nuove disposizioni regolamentari e tariffarie, fatte salve le delibere di acconto già adottate.

Assicurazione all'Erario del gettito della maggiorazione per il 2013

In merito alla disposizione dell'art. 5, il MEF con la Risoluzione n. 9 del 9 settembre 2013, ha ribadito che deve essere assicurato all'Erario, entro l'anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.

Infatti, il citato comma 4 dell'art. 5 D.L. n. 102/2013 prevede espressamente che il Comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. Qualora l'Ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.

Nella Risoluzione si evidenzia, inoltre, che tali adempimenti sono necessari, oltre che per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato 2013, anche per determinare la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l'entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Posticipazione delle rate al 2014

La citata Risoluzione, infine, affronta la problematica relativa alla possibilità per l'ente locale di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l'anno 2013.
L'art. 5 D. L. n. 102/2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013.


Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, ma non modifica l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013.

Accertamento, Rimborsi, Sanzioni

Accertamento

I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e di controllo sono attribuiti a un funzionario responsabile. Quindi può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

Ai fini dell'accertamento, i Comuni, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, possono considerare come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Tale riferimento dovrebbe valere come presunzione legale, e pertanto il contribuente dovrebbe poter dimostrare che la superficie calpestabile è inferiore all'80% della superficie catastale.

Per la rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete il Comune può emettere avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della denuncia, ovvero, nell'ipotesi di denuncia omessa, a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto presentando apposita istanza al Comune entro 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune ha l'obbligo, entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, di procedere al rimborso delle somme aumentate degli interessi il cui tasso è determinato da ciascun Comune; in assenza di determinazione si applica l'interesse legale.

I Comuni disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Sanzioni

L'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 disciplina le sanzioni in materia di TOSAP. In particolare:

  • omessa presentazione della denuncia anche di variazione: da una a due volte l'imposta o diritto dovuti con un minimo di euro 51,00;
  • dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata;
  • errore od omissione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo: da euro 51,00 ad euro 258,00;
  • mancata esibizione o trasmissione di atti o mancata restituzione o compilazione di questionari entro il termine di 60 giorni dalla richiesta: euro 51,00 ad euro 258,00

A partire dal 2013 la mancata, incompleta o infedele risposta, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, al questionario inviato dal funzionario responsabile della TARES sarà punita con sanzione da 100 a 500 euro.

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102
  • D.L. 8 aprile 2013, n. 35
  • Art. 1-bis, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1
  • Art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
  • Art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2012, n. 3756
  • Corte Cost. 24 luglio 2009, n. 238

Prassi

  • Minisetro dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione 9 settembre 2013, n. 9/DF
  • Dipartimento Finanze, Circolare 11 novembre 2010, n. 3
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 marzo 1999, n. 45

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