Tassazione separata

Gianluca Natalucci
29 Aprile 2017

Sono assoggettati al regime della tassazione separata, oltre al reddito d'impresa previsto dall'articolo 55-bis del Tuir, alcuni redditi previsti dall'articolo 17 del medesimo D.P.R., che non concorrono alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad Irpef, come il TFR ed altre indennità equipollenti.Inoltre l'art. 55-bis del Tuir, introdotto dall'art.1 co. 547, lett. b) L. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), ha previsto un regime speciale per le imprese minori che prevede l'applicazione, previo esercizio di opzione, dell'aliquota unica IRI pari al 24% dal 2017 sugli utili trattenuti all'interno delle piccole e medie imprese.Di fatto, il predetto articolo estende le agevolazioni, già previste per le società di capitali, anche agli imprenditori individuali e le società di persone di natura commerciale in contabilità ordinaria e alle piccole Srl a determinate condizioni, con l'obiettivo di migliorare la loro patrimonializzazione, nonché di uniformare il trattamento fiscale delle società sopradescritte con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario indipendentemente dalla forma giuridica.Anche gli emolumenti relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, sono assoggettati a tassazione separata. Inoltre, subiscono il medesimo trattamento le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati.La modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità indicate nell'articolo 17 del Tuir, sono disciplinate dagli articoli 19 e 21 del medesimo testo unico.
Inquadramento

La tassazione separata è una modalità impositiva che riguarda il reddito d'impresa delle PMI e alcuni redditi previsti dal TUIR, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad Irpef. Vediamo nello schema seguente le varie tipologie dei redditi assoggettati al regime della tassazione separata, in particolare riguardano quelli a formazione pluriennale.

Tassazione separata di redditi previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 17 c.1

Reddito

Categoria

Lett. a)

Somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché acconti, anticipazioni e altre indennità equipollenti, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, purché di importo complessivo non eccedente € 1.000.000,00 se il diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1.01.2011 (gli importi superiori al predetto limite concorrono alla formazione del reddito complessivo).

Indennità lavoro dipendente

Lett. c-bis)

Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente.

Lett. b)

Emolumenti arretrati di lavoro dipendente percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115), pensioni e redditi assimilati al lavoro dipendente.

Emolumenti relativi ad anni precedenti per lavoro dipendente

Lett. c)

Indennità, acconti e anticipazioni (risultanti da atti di data certa anteriore all'inizio del rapporto) percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché di importo complessivo non eccedente € 1.000.000,00 se il diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1.01.2011 (gli importi superiori al predetto limite concorrono alla formazione del reddito complessivo).

Indennità cessazione rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Lett. d)

Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone.

Indennità rapporti agenzia

Lett. e)

Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili.

Indennità funzioni notarili

Lett. f)

Indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva (art. 4 Legge n. 91/1981), se non rientranti tra le indennità indicate alla lett. a).

Indennità sportivi

Lett. g)

Plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni.

Plusvalenze

Lett. g-bis)

Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Lett. g-ter)

Corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, se percepiti in un unica soluzione.

Cessione clientela

Lett. h)

Indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Indennità perdita avviamento

Lett. i)

Indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Indennità risarcimento danni

Lett. l)

Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni.

Redditi e beni assegnati ai soci

Lett. n)

Redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e titoli di mutuo, deposito, conto corrente, obbligazioni, certificati di massa, titoli diversi dalle azioni, associazioni in partecipazione (con esclusione di quelle di solo lavoro) e gestione di masse patrimoniali, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni.

Redditi attribuiti alla scadenza di Contratti

Lett. n-bis)

Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Rimborsi imposte e oneri

In evidenza: tassazione separata per le retribuzioni di risultato

Le retribuzioni di risultato possono beneficiare della tassazione separata solo se il ritardo nella loro corresponsione non possa essere considerato “fisiologico”, anche se avviene oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, che ha analizzato l'applicazione della tassazione separata alle retribuzioni di risultato corrisposte ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ma i cui principi possono essere applicati anche ai dipendenti privati.

L'Agenzia ha precisato che il “il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate”. Tale principio deriva dalla ratio della tassazione separata, tesa ad evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti. “Pertanto” ha concluso l'Agenzia “qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, si ritiene che la tassazione separata sia applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo”.

Esclusioni dalla tassazione separata

I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, sono esclusi dalla tassazione separata:

  • se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice;
  • se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

In evidenza: iscrizione a ruolo

Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente

Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

L'art. 1, co. 547 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, con effetto a partire dal periodo d'imposta 2017, l'art. 55-bis del D.P.R. 917/1986, contenente un nuovo regime impositivo, applicabile su opzione da indicare in dichiarazione dei redditi, riservato agli imprenditori individuali, alla società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice in contabilità ordinaria, nonché alle s.r.l a ristretta base proprietaria in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione del regime di trasparenza ex art. 116 del tuir.

Tale regime prevede una nuova Imposta sul reddito d'impresa (Iri), sostitutiva delle aliquote progressive IRPEF, pari all'aliquota IRES 24%, da applicare sugli utili trattenuti presso l'impresa.

Destinatari della nuova tassazione:

Possono optare per l'Iri, i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, per scelta o opzione, ed altri soggetti indicati di seguito:

  • le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, anche per opzione;
  • le società di armamento e le società di fatto aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali in quanto equiparate, ai fini delle imposte sul reddito, alle società di persone;
  • imprese familiari;
  • le piccole società di capitali (art. 116 del Tuir), ovvero
  • le società a responsabilità limitata con un numero di soci non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa, con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).

Esercizio dell'opzione:

Come previsto dal co. 4 dell'art. 55-bis del Tuir:

  • l'opzione per l'applicazione dell'imposizione agevolativa, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione;
  • l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta e può essere rinnovabile.

Ad esempio, se si esercita l'opzione nel modello REDDITI 2018 gli effetti riguarderanno il quinquennio 2017-2021.

Il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017 è intervenuto sulla disciplina dell'IRI prevedendo cosa accade in caso di fuoriuscita dal regime. La cd. Manovra Correttiva 2017 ha così previsto l'aggiunta del comma 6-bis al nuovo art. 55-bis nel quale viene specificato che l'uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle norme sull'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva.

Pertanto, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI, che si genererebbe dalla fuoriuscita dall'opzione e quindi dall'impossibilità di portare gli stessi in deduzione dal reddito d'impresa, il legislatore ha previsto il riconoscimento, per il soggetto percettore, di un credito d'imposta, pari al 100% dell'IRI stesso e quindi pari al 24%, ristabilendo in tal modo l'eguaglianza impositiva tra la società e i soci (o l'imprenditore).

L'applicazione delle disposizioni IRI per le S.r.l. che hanno già optato per la "piccola" trasparenza fiscale potrebbe, tuttavia, presentare alcune criticità: l'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, di durata triennale ed irrevocabile (art. 115 co . 4 del TUIR), deve essere, infatti, coordinata con l'esercizio dell'opzione per la tassazione IRI, di durata pari a cinque periodi d'imposta e rinnovabile, da esercitare nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (art. 55-bis co. 4 del TUIR).

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con una risposta ad un interpello (interpello 954-1384/2017) presentato da una srl "trasparente" intenzionata ad aderire alla tassazione al 24%, ha affermato che:

  • l'introduzione del regime di cui all'art. 55-bis del TUIR, pur non avendo comportato modifiche a quello della c.d. "piccola" trasparenza fiscale, di fatto cambia le condizioni sulla cui base era stata fatta l'opzione originaria;
  • pertanto, in coerenza con l'art. 1 co. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, anche nel caso di introduzione di un regime alternativo a quelli già esistenti, deve essere concessa la possibilità per i potenziali destinatari di applicare il nuovo sistema sin dal primo anno di applicazione, nonostante non sia ancora trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime opzionale adottato in precedenza.

L'Agenzia ricorda anche che la Legge di Bilancio 2018, ha previsto il differimento al primo gennaio 2018 dell'applicazione del regime IRI, di cui all'art. 1, commi 547 e 548, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Reddito d'impresa soggetto a tassazione separata: Meccanismo impositivo

La tassazione del reddito d'impresa ex art. 55-bis del Tuir avviene nel periodo d'imposta in cui è stato conseguito da parte dei soggetti passivi IRI, ovvero per competenza economica.

Nel caso di opzione IRI si ha tassazione separata del reddito d'impresa, in capo ai soggetti sopradescritti, determinato sulla base delle regole IRPEF, con successiva deduzione delle somme prelevate dall'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi (plafond di deducibilità IRI) (cfr. Documento FNC del 28 febbraio 2017).

La Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, emanata a seguito dei chiarimenti forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate sostiene che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e, poi, portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.

Plafond IRI

Il plafond IRI va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con aliquota del 24% e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate come anche specificato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, poc'anzi citata. Pertanto, laddove tale perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond IRI.

Incidenza sul plafond dei prelevamenti effettuati nel corso dell'esercizio:

  • incidenza in senso positivo --> se prelevamenti ˂ reddito conseguito;
  • Incidenza in senso negativo --> se prelevamenti ˃ reddito conseguito, in questo caso si registra una perdita d'esercizio che sarà compensata con il reddito degli esercizi successivi.

Esempio:

Anno

Reddito d'impresa

Somme prelevate

Perdite Iri riportabili

Reddito imponibile Iri

Plafond Iri

x

10.000

6.000

0

4.000

4.000

x+1

2.000

3.500

1.500

0

2.500

x+2

6.000

1.000

0

3.500

6.000

x+3

8.000

5.000

0

3.000

9.000

Nel primo esercizio non si pongono problemi di calcolo per il plafond dato da reddito d'impresa – somme prelevate (10.000-6.000=4.000).

Nel secondo esercizio (x+1) si è registrata una perdita pari a 1.500 generata dal prelevamento effettuato per 3.500 su un reddito d'impresa pari a 2.000, conseguentemente il plafond si riduce di 1.500 per le perdite non ancora utilizzate.

Nel terzo esercizio (x+2) sono state prelevate 1.000 (rientrante nel limite del plafond) a fronte di un reddito d'impresa pari a 6.000 per un reddito imponibile pari 3.500 (6.000-1.000-1.500 per la perdita utilizzata), conseguentemente il plafond viene incrementato del reddito imponibile pari 3.500, il cui valore per l'esercizio è cosi determinato (2500+3.500) =6.000.

Nel quarto esercizio (x+3) il plafond viene incrementato di 3.000 pari al reddito imponibile del'esercizio, si avrà 6.000+3.000=9.000

Infine, eventuali riserve di utili in sospensione d'imposta accantonate nei precedenti esercizi prima del periodo d'imposta interessato dall'opzione IRI, nel momento in cui sono prelevate non rientrano nell'agevolazione della tassazione separata bensì sono ricomprese nell'ambito della tassazione ordinaria, per cui i prelievi si considerano realizzati prioritariamente con utili realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'opzione per tassazione separata.

Modalità di tassazione

L'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione dell'indennità di trattamento di fine rapporto, delle plusvalenze e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, per gli emolumenti arretrati, per le Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente e per le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, all'anno in cui sono percepiti (articolo 21 del Tuir).

L'imponibilità del trattamento di fine rapporto è disciplinata dall'articolo 19 del Tuir che ne determina la relativa aliquota di tassazione, con modalità differenti a seconda che si tratti di indennità maturate fino dal 31 dicembre 2000 oppure a decorrere dal 1 gennaio 2001.

La Legge Finanziaria 2007 (art. 1 co. 9, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto una clausola di salvaguardia per la tassazione del TFR. In sostanza, se più favorevoli, è possibile applicare le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

L'Agenzia delle Entrate non riconosce, per il periodo di imposta del 2013, l'applicazione delle clausole di salvaguardia sulle riliquidazioni del TFR ed altre indennità, nonostante la norma vigente preveda l'applicazione delle nuove aliquote sulle somme già maturate.

Gli avvisi che l'Agenzia delle Entrate sta recapitando nell'ultimo periodo dell'anno 2017 per il periodo 2013 (i cui termini scadranno il 31 dicembre 2018) hanno una peculiarità. Infatti, nella determinazione dell'Irpef dovuta non è riconosciuta la clausola di salvaguardia, quindi la possibilità di applicare le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006 anche sulle somme con diritto alla percezione dal 1°gennaio 2007.

La conseguenza a questa scelta del Fisco, nonostante le clausole di salvaguardia siano ancora in vigore, è data da un aggravio dell'imposta effettivamente dovuta dato che gli scaglioni in vigore dal 2007, peggiorativi rispetto ai previgenti.

A subire maggiori ripercussioni sono soprattutto i redditi più bassi che fino al 31 dicembre 2006 scontavano l'aliquota del 23% sulle somme fino a 26.000 euro, mentre a partire dal 2007 il 23% si applica solo fino a 15.000.00 euro, e sui redditi superiori del secondo scaglione (da 15.001 a 27.000 euro) la tassazione è del 27%.

Il Decreto del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2008, ha introdotto una detrazione di importo variabile in funzione della misura del reddito di riferimento e riguarda i trattamenti di fine rapporto da corrispondere dal 1.04.2008, ossia derivanti da rapporti cessati a partire dal 31.03.2008.

Tale detrazione varia da un importo massimo di € 70,00, se il reddito di riferimento non è superiore a € 7.500,00, fino ad azzerarsi in relazione ad un reddito di riferimento che raggiunge € 30.000,00.

Il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione scritta con cui attesti di non aver già fruito della detrazione nel corso di un precedente rapporto di lavoro cessato nel medesimo anno.

Acconto

Per i redditi soggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, a decorrere dal 1997, che vanno indicati nella dichiarazione dei redditi è dovuto un versamento a titolo di acconto pari al 20%, da effettuarsi secondo le modalità ed i termini previsti per quello a saldo delle Imposte sui Redditi.

Qualora le imposte dovute a titolo definitivo risultino di ammontare inferiore allo stesso acconto versato, l'Amministrazione Finanziaria provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.
Si tratta, ad esempio, delle plusvalenze da cessione di azienda, qualora ricorrano i presupposti per la tassazione separata.

In evidenza: Tassazione delle plusvalenze: computo del periodo di possesso (successione e donazione mortis causa)

L'art. 17, co. 1, lett. g) sopradescritto, richiede il possesso dell'azienda, oggetto di cessione, per un periodo non inferiroe a 5 anni, ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata della plusvalenza della cessione d'azienda a titolo oneroso comprensiva dell'avviamento.

L'agenzia delle Entrate con Risoluzione del 31 di agosto 2015 n. 78/E ha chiarito che, in caso di cessione dell'azienda (o del ramo d'azienda), viene computato ai fini della determinazione del periodo di possesso, anche il possesso del donante o del de cuius, l'agenzia arriva a tale parere sostenendo che la successione mortis causa e la donazione non costituiscono operazioni idonee a generare materia imponibile né accadimenti suscettibili di essere considerati interruttivi della continuità aziendale, e , quindi, anche del conteggio del periodo di possesso dell'azienda da parte del nuevo titolare dell'azienda.

Pertanto, la plusvalenza dell'operazione sopradescritta potrà essere assoggetta a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata.

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 - Serie Generale)
  • D.M. 20 marzo 2008
  • Art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art.19 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art. 21 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art. 55-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E
  • Agenzia delle Entrate, Interpello n.954-1384/2017
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E
  • Agenzie delle Enrate, Risoluzionel 31 agosto 2015, n. 78/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 maggio 2008, n. 211/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 7 giugno 2002, n. 48/E par.2.4
  • Circolare Ministeriale 2 aprile 1997, n. 92/E
  • Risoluzione Ministeriale 24 maggio 1995, n. 127/E

Giurispudenza

  • Cass. civ., Sez. trib, 27 febbraio 2017, n. 4958
  • Cass. civ., Sez. trib., 28 febbraio 2017, n. 5102
Sommario