Giudizio di cassazione

12 Febbraio 2017

Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario (nel senso che la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della decisione) e non ha effetto sospensivo della sentenza impugnata né devolutivo (nel senso che non introduce una rinnovazione del giudizio e perciò non può essere considerato un terzo grado di giudizio). E' un giudizio a critica vincolata (nel senso che, mediante l'impugnazione, possono essere denunciati esclusivamente gli errores in iudicando e gli errores in procedendo riconducibili ad uno dei casi indicati dall'art. 360) ed è finalizzato alla mera cassazione (ossia cancellazione) della sentenza impugnazione con conseguente necessità (salvo ipotesi particolari), in caso di accoglimento dell'impugnazione, di riassunzione (ossia di prosecuzione) del giudizio dinnanzi ad un altro giudice (c.d. giudice del rinvio) per ottenere una nuova pronuncia c.d. di merito.
Inquadramento

I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 50, D.Lgs. n. 546/1992).

In particolare, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte (art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992) ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione in base al combinato disposto degli artt. 49, D.Lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c.

In base all'art. 62, comma 2–bis, del D.Lgs. n. 546/1992, sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione al solo fine di denunciare la sussistenza di c.d. errores in iudicando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

In sintesi, il ricorso per cassazione:

  • è un mezzo di impugnazione ordinario, nel senso che la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della decisione (art. 324 c.p.c.);
  • è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, nel senso che possono essere denunciati esclusivamente gli errores in iudicando e gli errores in procedendo riconducibili ad uno dei casi indicati dall'art. 360 c.p.c.;
  • non ha effetto devolutivo (nel senso che non determina una rinnovazione del giudizio) e non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a cognizione determinata dal contenuto del vizio o dei vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non contenga specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Per contro, laddove, la decisione contenga delle affermazioni svolte c.d. ad abundantiam (cioè che non abbiano spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, risultando, conseguentemente, improduttive di effetti giuridici) ovvero ultronee (avendo il giudice definito il giudizio per motivi di carattere pregiudiziale o preliminare), dette affermazioni debbono ritenersi "tamquam non essent", in quanto tali prive di efficacia nei confronti delle parti che non hanno l'onere, né hanno interesse ad impugnarle, dovendo riconoscersi ammissibile esclusivamente la impugnazione proposta avverso la statuizione pregiudiziale.
  • è finalizzato alla mera cassazione (ossia cancellazione) della sentenza impugnazione con conseguente necessità, in caso di accoglimento dell'impugnazione, di riassunzione (ossia di prosecuzione) del giudizio dinnanzi ad un altro giudice (c.d. giudice del rinvio) per ottenere una nuova pronuncia c.d. di merito (art. 383 c.p.c.). In casi particolari (ovvero quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto – art. 383, comma 2, c.p.c.), la Corte di Cassazione, in caso di accoglimento del ricorso, decide la causa nel merito;
  • essendo diretto a verificare la puntuale applicazione della legge da parte dei giudici, esso si conclude con l'enunciazione di un principio di diritto (quando decide il ricorso proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ovvero, in relazione agli altri motivi deducibili in sede di legittimità, quando risolve una questione di diritto di particolare importanza – art. 384, comma 1, c.p.c.) e, con la conferma della decisione impugnata, quando essa sia erroneamente motivata in diritto ma il relativo dispositivo sia giuridicamente corretto (art. 384, ultimo comma, c.p.c.): in tal caso, il giudice di legittimità si limita a correggere la motivazione della decisione gravata.
  • non ha effetto sospensivo della sentenza impugnata. L'art. 62–bis del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che “la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”. La sospensione non può essere dichiarata se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

In evidenzia: natura del giudizio di Cassazione
  • Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2016, n. 22766: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito;
  • Cass. civ, sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21968: alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., comma 2, ed in base a lettura dell'art. 384 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 40/2006, art. 12) conforme a tali principi, la Corte di legittimità può, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo di appello, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che la questione di diritto introdotta dal motivo non richieda ulteriori accertamenti in fatto;
  • Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2016, n. 4522: il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte;
  • Cass. civ., sez. VI-T, ord. 31 marzo 2014, n. 7498: è inammissibile la proposizione di un ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui la Commissione Tributaria Regionale abbia disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della pronuncia impugnata in sede di legittimità, in quanto provvedimento provvisorio, strumentale e privo del requisito della definitività, essendo la sua efficacia destinata a venire meno a seguito della conclusione del giudizio di Cassazione.

Motivi di gravame

L'art. 360 c.p.c., come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che il ricorso per Cassazione è proponibile per:

1) Motivi attinenti alla giurisdizione.

Il motivo attinente alla giurisdizione è configurabile nel caso in cui il giudice si sia attribuito poteri giurisdizionali che non gli spettavano o nel caso in cui si sia erroneamente dichiarato carente di giurisdizione. Ricorre la prima ipotesi (difetto di giurisdizione) quando il giudice abbia deciso su materia del tutto estranea alle sue attribuzioni e devoluta dalla legge ad un altro giudice. Ricorre la seconda ipotesi, quando il giudice, con una pronuncia negativa, abbia formalmente negato la propria potestà di decidere, pur essendo investito di essa e legittimato ad esercitarla. La diposizione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in punto di rilevabilità ex officio della carenza di giurisdizione del giudice tributario, deve essere interpreta alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione;

2) Violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza.

Il motivo fa riferimento alla diretta violazione delle norme che regolano il riparto della competenza tra giudici del medesimo ordine giudiziario. Con specifico riguardo alle controversie tributarie, è noto che la disciplina relativa alla competenza della Commissioni Tributarie (expressis verbis qualificata come inderogabile) è contenuta negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 546/1992. All'uopo, si precisa che:

  • la natura "inderogabile" della competenza territoriale del giudice tributario rende ammissibile la contestazione della competenza territoriale del giudice adito anche ad opera dello stesso ricorrente (ovvero dalla parte cui, in primis, era rimessa l'individuazione del giudice competente);
  • la disciplina del processo tributario non prevede la ipotesi di "contestuale" impugnazione di plurimi atti tributari, né prevede ipotesi di modifica della competenza territoriale per ragioni di connessione per il titolo o per l'oggetto. La mancanza di previsioni normative espresse non consente, peraltro, l'integrazione con le norme del codice di procedura civile (secondo il rinvio disposto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992), dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi incompatibile con l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. il sistema, in sé conchiuso, realizzato dalle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, ed all'art. 21, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992.

3) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Il motivo di ricorso previsto dal numero 3 del comma 1° dell'art. 360 c.p.c. viene considerato, dalla dottrina, come quello che meglio identifica la funzione della Corte di Cassazione quale giudice supremo della legalità: si tratta del tipico errore in iudicando ovvero dell'errore in cui il giudice di merito è incorso nell'applicazione delle norme di diritto sostanziale. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in definitiva, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Inoltre, la Corte di Cassazione proprio, in considerazione dell'utilizzazione da parte del legislatore di due diverse espressioni, parimenti suscettibili di integrare gli estremi del vizio de quo, “violazione di norme di diritto” e “falsa applicazione di norme di diritto”, ha precisato che: si configura “la violazione di norme di diritto”, allorquando il giudice ha errato nella individuazione delle norme applicabili alla fattispecie concreta per effetto di un'esatta qualificazione giuridica della fattispecie; per contro, si è in presenza di una “falsa applicazione di norme diritto” allorché il giudice di merito ha esattamente individuato la norma regolatrice della fattispecie concreta, ma ha errato nella sua interpretazione. Giova, tuttavia, precisare che la distinzione di cui sopra non può essere intesa come diversità degli errores in iudicando previsti dalla disposizione in commento (con conseguente necessità per il ricorrente di procedere alla sua esatta individuazione), dal momento che, come rilevato dalla dottrina, non essendovi violazione di legge che non sia al tempo stesso una falsa applicazione di norme e viceversa, le due espressioni devono ritenersi “interscambiabili”.

4) Nullità della sentenza o del procedimento.

L'impugnazione con ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento comprende tutti i motivi di nullità dell'attività processuale anteriore alla sentenza, rispetto ai quali non sia intervenuta sanatoria, nonché tutti i motivi di nullità propri della sentenza.

In altri termini, mediante questo motivo possono essere fatte valere le violazioni delle leggi processuali che indicano i requisiti di contenuto-forma della sentenza (art. 132 c.p.c.) o regolano il processo, quando l'inosservanza della forma non consente all'atto il raggiungimento dello scopo.

Tradizionalmente, integrano gli estremi del c.d. error in procedendo denunciabili in sede di legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.:

  • la violazione delle norme relative al c.d. contradditorio processuale ed al diritto di difesa;
  • la violazione del principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. (sia sotto forma di omessa pronuncia, sia sotto forma di ultrapetizione), precisandosi che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia: a) quando una domanda, non espressamente esaminata, sia indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, che sia stata espressamente decisa e rigettata dal giudice; b) in caso di assorbimento c.d. proprio (che ricorre quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno) od assorbimento c.d. improprio (che è configurabile quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande) dei motivi di ricorso o di impugnazione, in quanto la decisione cd. assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni cd. assorbite;
  • la violazione dell'obbligo di motivazione della decisione, che si configura quando la motivazione alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Con specifico riguardo all'ammissibilità della motivazione c.d. per relationem (ovvero mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato nella sentenza – ipotesi di frequente verificazione in materia tributaria, specialmente con riguardo alle sentenze di secondo grado), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è necessario che il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvioe che dall'integrazioni tra i due corpi motivazionali risulti l'esplicitazione dell'itinerario argomentativo che deve dare conto dell'esame critico delle questioni già risolte nell'atto richiamato e della idoneità delle stesse a fornire la soluzione anche alle questioni che devono essere decise.
  • l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

E' noto che, in relazione all'esatta interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, oltre a riconoscerne l'applicabilità anche al giudizio tributario, hanno precisato che “La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". b) Il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). c) L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Sicché, esso non ricorre e non può essere invocato al fine di contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice sulla base delle emergenze processuali, prospettando al giudice di merito una diversa valutazione delle stesse.

Giova ricordare che il vizio de quo, giuste le previsioni di cui all'art. 348 - ter, ultimo comma, c.p.c. non può essere invocato allorquando la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, di quella emessa dal giudice di prime cure. Secondo la dottrina, il divieto de quo deve ritenersi operante soltanto quando la sentenza di appello contenga una sostanziale, e non meramente formale, conferma della motivazione in fatto in primo grado.

In evidenza: motivi di impugnazione
  • Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19671: allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • Cass. civ., sez. trib., 1 ottobre 2014, n. 20671: ritenere inammissibile l'eccezione pregiudiziale proposta dalla parte che ha individuato il Giudice territorialmente competente, equivale a trattare come derogabile (e rilevabile solo ad istanza di parte) la competenza del Giudice tributario, in palese contrasto con il disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2014, n. 13335: il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;
  • Cass. sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663: non ricorre il vizio di omessa pronuncia in caso di assorbimento c.d. proprio (che ricorre quando la decisione sulla domanda c.d. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda c.d. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno) od assorbimento c.d. improprio (che è configurabile quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande) dei motivi di ricorso o di impugnazione, in quanto la decisione c.d. assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni cd. assorbite.
  • Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14190: nel caso di assorbimento c.d. improprio, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa;
  • Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14786: allorquando la sentenza sia motivata per relationem (ovvero mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato nella sentenza), deve escludersi la violazione da parte del giudice dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., allorquando il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sola sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Parimenti, la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, nella fattispecie ampiamente fattibile, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, non potendo ricorrere alcun difetto di esaustività nel modo con cui le ragioni della decisione debbono risultare.
Svolgimento del giudizio

L'atto introduttivo del giudizio di Cassazione ha la forma del ricorso, che deve avere i requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 366 c.p.c. e deve essere sottoscritto (art. 365 c.p.c.), a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto in un apposito albo (c.d. avvocato cassazionista) e munito di procura speciale (ovvero in forza di un incarico defensionale espressamente conferito in relazione alla fase ed al grado del processo da instaurare davanti alla Suprema Corte).

Il ricorso deve essere notificato entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte (art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992) ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione in base al combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c., alle parti contro le quali esso è proposto.

Con specifico riguardo al procedimento notificatorio, si evidenzia che:

a) come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, l'inesistenza giuridica della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali per poter qualificare un atto come “notificazione”, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono:

  1. nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
  2. nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi superata la tesi che include nel modello legale minimo della notificazione, facendone derivare, in mancanza, l'inesistenza, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della mera nullità della notificazione, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice. Pertanto, laddove il ricorso per cassazione sia stato notificato presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, la notifica deve considerarsi nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., e non già inesistente;

b) qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. Giova evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016 hanno individuato il termine ragionevole, entro il quale deve essere riattivato il procedimento notificatorio, nella metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c., salva la dimostrazione da parte del notificante della sussistenza di circostanze eccezionali che hanno impedito l'osservanza di detto termine;

c) la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire nei modi e nelle forme di cui agli artt. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, 170 e 330 c.p.c. e, ove diretta a più parti aventi lo stesso difensore, può avvenire mediante la spedizione o la consegna di un unica copia indirizzata al procuratore di tutte le parti (da indicare nominativamente); ove eseguita a mezzo del servizio postale, è necessario che venga depositata in giudizio anche oltre i termini di cui all'art. 369 c.p.c. e fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. Infatti, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione viene ritenuto inammissibile, non essendovi la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. In tali casi, il solo rimedio, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, è la richiesta da parte del difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L. n. 890/1982;

d) ove la parte sia rappresentata e difesa da una pluralità di procuratori, cui è stato attribuito mandato in via disgiuntiva, la notificazione dell'impugnazione può essere effettuata ad uno qualunque di essi;

e) in caso di morte o di cancellazione dall'albo del procuratore domiciliatario, la notifica va fatta alla parte personalmente;

f) se il procuratore si è trasferito, la notificazione va effettuata presso il nuovo indirizzo risultante dall'albo professionale;

g) la cancellazione della società (sia essa di persone ovvero di capitali) dal Registro delle Imprese determina la sua estinzione ma non anche il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni della società non si estinguono, risultando altrimenti ingiustamente sacrificati i diritti dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo; l'automatico trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, in favore dei soci, i quali divengono parti dei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ancorché siano rimasti estranei alle precedenti fasi degli stessi, con la conseguenza che, ove l'estinzione verificatasi in pendenza del giudizio non sia stata fatta constare processualmente nei modi di legge, l'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti, dal momento che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso;

h) l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'atto di impugnazione effettuata, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.

A seguito del ricevimento della notifica del ricorso per la Cassazione, la parte, contro cui esso è formulato, può, entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c., apposito controricorso con il quale può, altresì, formulare apposita impugnazione in via incidentale.

In assenza di notifica del controricorso, è, tuttavia, consentito alla parte partecipare, tramite il proprio difensore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 379 c.p.c., formulando difese orali nel corso dell'eventuale udienza pubblica di discussione.

Giova, infatti, ricordare che, giuste le previsioni di cui agli artt. 375 c.p.c. e 380-bis, come modificati dall'art. 1-bis del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ed all'art. 380–bis.1 c.p.c., il procedimento si svolge in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 c.p.c. in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

la Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 30 marzo 2015 n. 6427, dubitando, alla luce del mutato quadro normativo costituzionale e comunitario, della validità scientifica e dell'utilità pratica della distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica, ha richiesto, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine alla qualificabilità come nulla ovvero come inesistente la notificazione del ricorso per Cassazione avvenuta presso il domicilio dichiarato dalla parte per il giudizio di primo grado, laddove essa abbia, in grado di appello, provveduto a nominare un diverso difensore ed eleggere un diverso domicilio;

i) la cancellazione della società (sia essa di persone ovvero di capitali) dal Registro delle Imprese determina la sua estinzione ma non anche il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società: si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni della società non si estinguono, risultando altrimenti ingiustamente sacrificati i diritti dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo; l'automatico trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, in favore dei soci, i quali divengono parti dei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ancorché siano rimasti estranei alle precedenti fasi degli stessi, con la conseguenza che, ove l'estinzione verificatasi in pendenza del giudizio non sia stata fatta constare processualmente nei modi di legge, l'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti, dal momento che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso.

l) l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. , (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'atto di impugnazione effettuata, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. , comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.

A seguito del ricevimento della notifica del ricorso per la Cassazione, la parte, contro cui esso è formulato, può, entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c., apposito controricorso con il quale può, altresì, formulare apposita impugnazione in via incidentale.

In assenza di notifica del controricorso, è, tuttavia, consentito alla parte partecipare, tramite il proprio difensore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 379 c.p.c., formulando difese orali nel corso dell'eventuale udienza pubblica di discussione.

Giova, infatti, ricordare che, giuste le previsioni di cui agli artt. 375 e 380–bis c.p.c., come modificati dall'art. 1-bis del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ed all'art. 380–bis.1 c.p.c., il procedimento si svolge in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

Il giudizio di Cassazione può concludersi con una pronuncia di:

  • accoglimento del ricorso e conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito nell'ipotesi di cui all'art. 383 c.p.c.;
  • rigetto del ricorso per infondatezza, per inammissibilità (art. 360–bis c.p.c.) ovvero per improcedibilità dello stesso, evidenziandosi che, a mente dell'art. 387 c.p.c., il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge;
  • cessazione della materia del contendere;
  • estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e negli altri casi previsti dalla legge (ivi compresa, a titolo meramente esemplificativa, quello previsto dagli artt. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 e convertito in L. n. 111/2001, e 16 della L. n. 289/2002); in tal caso, il giudizio, salvo che debbano decidersi altri ricorsi (id est, altre impugnazioni) proposti avverso la medesima pronuncia e fissati per la pubblica udienza, viene definito mediante ordinanza emessa in camera di consiglio ovvero con decreto presidenziale, se non è stata ancora fissata la data della decisione. I provvedimenti con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione non sono suscettibili di impugnazione. Per contro, è consentito alle parti richiedere, entro il temine perentorio di dieci dalla loro comunicazione, la presentazione di apposita istanza di fissazione. Detta istanza, che non deve essere motivata (in quanto non costituente un mezzo di impugnazione), consiste in una mera sollecitazione alla trattazione del ricorso, che avviene per il sol fatto dell'avvenuta presentazione dell'istanza in parola, ed elide, ex se, qualsiasi valore al provvedimento di estinzione.
Principi giurisprudenziali
In evidenza: principi sul rito di cassazione

Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295: l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. , il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'atto di impugnazione effettuata, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. , comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.

Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 2668: la cancellazione della società di persone o di capitali dal Registro delle Imprese determina un fenomeno di tipo successorio che determina l'automatico trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, in favore dei soci, i quali divengono parti dei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., ancorchè siano rimasti estranei alle precedenti fasi degli stessi, con la conseguenza che, ove l'estinzione verificatasi in pendenza del giudizio non sia stata fatta constare processualmente nei modi di legge, l'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti.

Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594: nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. In altri termini, la parte che ha richiesto la notifica, una volta appreso dell'esito negativo della stessa, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova;

Sez. Un., 23 luglio 2014, n. 19980: l'art. 391, primo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis c.p.c., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Riferimenti

Normativi:

Artt. 360391 c.p.c.

Artt. 49, 50, 51, 62, 62-bis D.Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. trib., sentenza 9 novembre 2016, n. 22766

Cass. civ., sez. trib., sentenza 6 maggio 2015, n. 9038

Cass. civ., sez. I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2668

Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2014, n. 19980

Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295

Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053

Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594

Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916

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